Errore di fatto revocatorio e confine con l’errore di giudizio (Cons. Stato n. 4749 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio deve consistere in una svista materiale o in un errore di percezione che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa, sempre che quel fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. Non integra errore di fatto la contestazione dell’attività di ragionamento, di apprezzamento, di interpretazione e di valutazione delle domande e delle eccezioni, che può prefigurare soltanto un errore di giudizio. La revocazione è rimedio straordinario, ammesso in casi tassativamente determinati, e non può essere utilizzata come un ulteriore grado di giudizio né per un generico riesame di questioni già decise. Ove il ricorso non superi la fase rescindente, la censura è inammissibile.
Il Fatto
La controversia riguarda un’autorizzazione regionale per la coltivazione di una cava di ghiaia, prorogata nel 2021 sino al 2030 con una serie di prescrizioni. Tra queste, l’obbligo di ottemperare a precedenti atti autorizzativi e di adeguarsi al piano ambientale che il Comune avrebbe adottato. Il TAR accoglieva il ricorso solo per la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale.
La sentenza era appellata in via principale dalla società, per i profili delle prescrizioni, e in via incidentale dalla Regione, per il difetto di contraddittorio. La Sezione rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale. La società proponeva allora revocazione, assumendo che la Sezione avesse ritenuto svolto un contraddittorio in realtà mai attivato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto i limiti del rimedio. L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione deve risultare con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, ed essere essenziale e decisivo, nel senso che in sua assenza la decisione sarebbe stata diversa, come affermato da Cass. civ., sez. II, 5 settembre 2023, n. 25865.
Quanto all’omessa pronuncia, l’errore revocatorio è configurabile solo se risulti evidente che il giudice non ha in alcun modo esaminato la censura: deve trattarsi di totale mancanza di esame e non di difetto di motivazione (Cons. Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3963). L’errore di fatto riguarda la lettura e la percezione degli atti, non il successivo ragionamento valutativo (Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2021, n. 837). La revocazione, del resto, non può condizionare sine die il passaggio in giudicato della pronuncia (Cons. Stato, sez. II, 30 giugno 2021, n. 4981).
Sul piano rescindente, il Collegio rileva che l’istanza si fonda su ritenuti errori di fatto che in realtà disvelano supposti errori di diritto. Quanto al primo profilo, la sentenza impugnata aveva affermato la presenza di un previo contraddittorio procedimentale in generale, e non con l’amministrazione regionale in particolare: la difesa istante nega il contraddittorio con la Regione, non anche quello con l’amministrazione comunale. Nessun travisamento è dunque ravvisabile.
Quanto al secondo profilo, la Sezione aveva espresso un’affermazione di merito non contestabile in revocazione: il procedimento era stato attivato su istanza di parte e si era concluso favorevolmente, sicché non trovavano applicazione l’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e l’art. 10-bis della stessa legge. La natura vincolata delle prescrizioni, imposte da atti o norme, escludeva comunque un provvedimento di diverso contenuto, con applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
Le censure investono quindi il merito delle valutazioni del giudice di secondo grado, senza alcuna totale mancanza di esame dei motivi. Obiettivo della parte è rimettere in discussione l’attività interpretativa e valutativa, con un tentativo di generico riesame di questioni già decise. Il ricorso non supera la fase rescindente ed è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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