Ottemperanza al giudicato sul bonus docente e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 458 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro deve essere integralmente eseguito dall’Amministrazione debitrice. L’ottemperanza parziale, che riguardi solo le spese legali e non il capitale e gli interessi, integra inadempimento e legittima la nomina del commissario ad acta ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Il commissario può essere individuato in un dirigente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, con assegnazione di un termine per l’adempimento. A tale soggetto non è dovuto alcun compenso quando le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico della stessa struttura. La cessazione della materia del contendere opera limitatamente alla parte già eseguita, restando ferma la tutela esecutiva per il residuo.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 269 del 22 maggio 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, quantificato in euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, oltre interessi legali e rifusione delle spese processuali.
La sentenza, notificata all’Amministrazione il 27 maggio 2024, era passata in giudicato. Con la stessa nota il Ministero era stato formalmente invitato al pagamento. Poiché l’esecuzione non seguiva, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la condanna all’adempimento, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’inottemperanza muovendo dal contenuto del giudicato e dall’attività medio tempore svolta dall’Amministrazione. Dagli atti emerge che il Ministero ha provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, realizzando così un’ottemperanza solo parziale.
È rimasta invece del tutto ineseguita la parte della condanna relativa al capitale e agli interessi. In camera di consiglio la difesa della ricorrente ha confermato la persistenza del mancato integrale pagamento del bonus annuale e degli interessi. La difesa dell’Amministrazione, dal canto suo, si è limitata a dichiarare di aver sollecitato i propri uffici, senza offrire alcuna indicazione utile per una soluzione bonaria e tempestiva.
Su queste premesse il Tribunale applica l’art. 114 cod. proc. amm. e ravvisa i presupposti per l’esecuzione in via sostitutiva del giudicato. L’istanza di nomina del commissario ad acta viene quindi accolta, residuando l’inerzia dell’Amministrazione debitrice.
La scelta del commissario cade sul Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Il termine per l’adempimento è fissato in 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, il Collegio esclude espressamente la liquidazione di alcun compenso.
Quanto alle spese del giudizio, il Tribunale ne dispone la condanna a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in misura contenuta in ragione della serialità della controversia, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Nel dispositivo dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla refusione delle spese già eseguita e accoglie il ricorso per il resto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.