Ottemperanza al giudicato sul bonus docente e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 459 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e, in presenza di inerzia dell’amministrazione debitrice, nomina il commissario ad acta per l’adempimento in via sostitutiva. Il parziale adempimento di una parte delle statuizioni non esclude l’ottemperanza quando residui l’esecuzione di altro capo del giudicato. Il termine assegnato al commissario decorre dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Ove l’incarico sia affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo, otteneva dal Tribunale di Lanusei, Sezione Lavoro, la sentenza n. 74 del 9 novembre 2023, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era condannato a riconoscerle il contributo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per ciascuno degli anni scolastici oggetto di ricorso, oltre interessi legali, e alla rifusione delle spese processuali.

La sentenza, notificata al Ministero il 12 gennaio 2024, passava in giudicato. Con nota del 6 febbraio 2024 la ricorrente richiedeva il pagamento del capitale e delle spese legali liquidate in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, dopo il deposito del ricorso, il Ministero ha provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore del procuratore antistatario, così parzialmente ottemperando alla sentenza. Residua invece l’inesecuzione del capo relativo al riconoscimento del capitale e degli interessi.

Alla camera di consiglio la difesa della ricorrente conferma il mancato integrale pagamento del bonus annuale e degli interessi. L’amministrazione si limita a riferire di aver sollecitato l’esecuzione del giudicato, senza indicare una soluzione tempestiva della controversia.

Su queste basi il Tribunale accerta la persistenza dell’inadempimento e accoglie l’istanza di nomina del commissario ad acta. Quale commissario individua il Direttore Generale della “Direzione generale per il personale scolastico” del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Nel dispositivo il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla condanna alle spese legali e accoglie il ricorso per il resto, condannando il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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