Verifica del costo della manodopera e divieto di giudizio di anomalia mascherato (TAR Molise n. 45 del 24.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La verifica del costo della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 attiene esclusivamente al rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali ex art. 23, comma 16. Essa non autorizza la stazione appaltante a sconfinare nel giudizio di anomalia dell’offerta, che indaga la serietà e affidabilità dell’offerta nel suo complesso. L’esclusione fondata su un giudizio di congruità generale mascherato da verifica della manodopera viola la norma attributiva del potere ed è illegittima per sviamento. La sussistenza di un subappalto non può presumersi dalla sola dichiarazione resa nel DGUE, né dalla qualificazione della prestazione di montaggio, quando la lex specialis la configura come attività solo eventuale e il contratto presenti i caratteri della fornitura. La rimodulazione al ribasso delle giornate lavorative in sede di giustificazioni è ammissibile e va valutata nel merito, non disattesa a priori. L’importo della manodopera va commisurato alle effettive categorie di lavorazione, applicando gli indici differenziati e correttamente escludendo gli oneri di sicurezza.
Il Fatto
Una ditta seconda classificata in una gara indetta da un Comune per la sistemazione idraulica di un torrente, dopo l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione alla prima graduata, veniva invitata allo scorrimento della graduatoria. La stazione appaltante avviava la verifica del costo della manodopera ai sensi degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50/2016. La ditta presentava giustificazioni, rimodulando le giornate lavorative dalle 188 dell’offerta temporale a 59 e confermando il costo dichiarato.
Il RUP, con verbale della Commissione e successiva determinazione, disponeva l’esclusione della concorrente, ritenendo l’offerta inadeguatamente giustificata, omissiva dei costi del subappaltatore e inferiore alla percentuale minima di incidenza della manodopera. La ditta impugnava gli atti e, sopravvenuta l’aggiudicazione alla terza graduata, proponeva motivi aggiunti, chiedendo l’aggiudicazione in forma specifica e il subentro nel contratto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità della controinteressata. Le note della Soprintendenza e della Regione, impugnate “solo se ed in quanto lesive”, restano estranee al thema decidendum. L’eccezione di difetto d’interesse, fondata sull’asserito impiego di materiale riciclato, avrebbe dovuto essere veicolata con ricorso incidentale ex art. 42 cod. proc. amm.; nel merito, il Capitolato consente l’uso di materiale riciclato e rimette alla Direzione lavori il vaglio di qualità e provenienza.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il proprium del potere di verifica. La norma impone di accertare l’adeguatezza dei costi rispetto ai minimi salariali, senza dare luogo a un giudizio di anomalia. Nel caso concreto, la Commissione ha valutato il forte ribasso d’asta, l’assenza di margini di guadagno e il know-how aziendale: argomenti estranei alla verifica e sintomatici di sviamento.
Quanto al subappalto, l’Amministrazione lo desume dalla sola dichiarazione di voler consegnare i gabbioni già montati e dalla riserva generica nel DGUE. Per il Collegio la lex specialis non qualifica il montaggio come prestazione essenziale dell’appaltatore: il Capitolato e il computo metrico contemplano la sola posa in opera. Il contratto configura quindi una fornitura con prestazione ancillare di montaggio. La riserva di subappalto facoltativo nel DGUE è mera dichiarazione di intenti e non integra prova del ricorso al subappalto.
La riduzione delle giornate lavorative non giustifica l’esclusione. L’offerta temporale era vincolata dalla lex specialis a un minimo di 188 giorni; la rimodulazione va valutata in concreto, considerando l’organizzazione aziendale e l’invarianza del costo. Infine, il calcolo della percentuale minima d’incidenza operato dalla controinteressata è errato: include gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, e trascura la categoria OG3 per i lavori di bitumatura, cui si applica l’indice ridotto del 6%. Il costo dichiarato supera così il minimo inderogabile. Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento degli atti e obbligo di aggiudicare alla ricorrente; spese compensate.
Nota della Redazione
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