Interdittiva antimafia, obbligo di contraddittorio e motivazione sulla deroga per celerità (TAR Sicilia n. 3023 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di informazione antimafia interdittiva, il Prefetto che intenda omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 deve dare congrua e specifica motivazione delle particolari esigenze di celerità che giustificano la deroga. Non assolvono l’onere motivazionale il generico richiamo alla gravità o alla consistenza del quadro indiziario, né il riferimento al preminente interesse pubblico ad impedire l’erogazione di risorse, occorrendo ragioni di urgenza concrete e ancorate a fatti specifici del singolo caso. Il contraddittorio procedimentale ha funzione non solo difensiva ma anche proattiva, in collegamento funzionale con le misure di self-cleaning e di prevenzione collaborativa, secondo i principi di gradualità e proporzionalità. Non è invocabile l’art. 21-octies, legge n. 241/1990, che opera per i provvedimenti vincolati e non per l’informativa antimafia, espressione di discrezionalità tecnica.

Il Fatto

Una società con sede in provincia di Siracusa, operante nel settore edilizio e impiantistico anche per opere pubbliche, è destinataria di una interdittiva antimafia adottata dal Prefetto il 24 luglio 2025, su richiesta informativa di un Comune e di una stazione appaltante. Il provvedimento valorizza la posizione del coniuge dell’amministratrice unica, padre dei due soci di maggioranza, già condannato nel 2006 per estorsione e usura e destinatario nel 2019 di un divieto di dimora, ritenuto contiguo a esponenti della criminalità organizzata con interessi nel settore di riferimento.

La società impugna l’interdittiva davanti al TAR Sicilia, sede di Catania, deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’infondatezza del quadro indiziario. La ricorrente rappresenta anche di aver presentato istanza di ammissione al controllo volontario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011. All’udienza camerale del 9 settembre 2025 rinuncia all’istanza cautelare e il merito viene fissato per l’udienza pubblica del 21 ottobre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il motivo relativo alla mancata attivazione del contraddittorio e lo ritiene fondato. L’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 impone al Prefetto, quando ritenga sussistenti i presupposti dell’interdittiva e non ricorrano particolari esigenze di celerità, di dare tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa e assegnando un termine per osservazioni e audizione.

Il Tribunale sottolinea che il contraddittorio non esaurisce la propria funzione nella difesa dell’interessato. Esso assume un ruolo proattivo, per lo stretto collegamento con le misure di self-cleaning e con l’istituto della prevenzione collaborativa, strumenti alternativi e meno impattanti che l’amministrazione deve impiegare quando sufficienti a perseguire le finalità di prevenzione, in ossequio ai principi, anche eurounitari, di gradualità e proporzionalità.

Da ciò deriva un preciso onere motivazionale. Se l’amministrazione ritiene di derogare all’obbligo di contraddittorio, deve esporre in modo specifico le ragioni di urgenza o l’esigenza di non pregiudicare la riservatezza degli elementi informativi ancora al vaglio delle autorità. Sul punto il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, tra cui Cons. Stato, sez. III, n. 4588/2024 e n. 3391/2024, C.G.A. n. 246/2024, TAR Campania, Napoli, n. 5081/2025 e TAR Lazio, Roma, n. 11520/2025.

Nel caso concreto la deroga è motivata con il richiamo alla non riconducibilità della vicenda a una agevolazione occasionale e al preminente interesse pubblico a impedire che aziende permeabili dirottino risorse verso la criminalità. Il Collegio ritiene tali argomenti generici. La gravità del quadro indiziario e l’interesse pubblico non sostituiscono il riferimento normativo alle esigenze di celerità, che deve ancorarsi a fatti specifici e verificabili, come l’imminente erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, nella specie non indicati.

Il Tribunale esclude inoltre l’invocabilità dell’art. 21-octies, legge n. 241/1990, richiamato nel provvedimento: la norma opera per i provvedimenti a carattere vincolato e non per l’informativa antimafia, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 8390/2024. Nel contraddittorio la ricorrente avrebbe potuto allegare l’estraneità del soggetto alla compagine societaria e la cessione delle quote risalente al 2022. Il provvedimento è quindi annullato per violazione dell’art. 92, comma 2-bis, con assorbimento delle censure sostanziali e salvezza del potere dell’amministrazione di provvedere nuovamente nel rispetto dell’effetto conformativo. Spese compensate, salvo il contributo unificato a carico dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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