Nulla osta ex art. 55 cod. nav. tardivo e silenzio assenso in conferenza di servizi (TAR Calabria n. 23 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando per la realizzazione di un intervento edilizio è necessario il nulla osta della Capitaneria di Porto ai sensi dell’art. 55 cod. nav., il modulo decisionale applicabile è la conferenza di servizi e non il silenzio assenso ex art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001. Il parere delle amministrazioni invitate deve essere reso nel termine perentorio di cui all’art. 14-bis, comma 2, lett. c), legge n. 241/1990, decorrente dalla prima indizione della conferenza, senza possibilità di posticipazione mediante assegnazione di un nuovo termine. Il parere negativo intervenuto oltre tale termine è tamquam non esset e si forma un assenso incondizionato, con esaurimento del potere amministrativo di provvedere. L’amministrazione procedente non può quindi fondare il diniego su un parere tardivo. Il dubbio sulla natura demaniale dell’area, già esclusa con sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, è inconsistente e comunque inconferente rispetto all’oggetto del nulla osta.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al Comune il permesso di costruire per un fabbricato a quattro piani a destinazione ricettiva e residenziale, richiedendo contestualmente il nulla osta ex art. 55 cod. nav. L’amministrazione ha indetto una conferenza di servizi semplificata e asincrona. La Capitaneria di Porto ha dapprima sospeso ogni determinazione per dubbi sulla natura privata o demaniale del terreno; poi, il Comune ha prorogato il termine per il parere.
Alla nuova scadenza la Capitaneria ha reso parere sfavorevole, non essendo ancora pervenuti i chiarimenti richiesti all’Agenzia del Demanio. Il Comune ha quindi concluso negativamente il procedimento. La ricorrente ha impugnato il diniego e il presupposto parere, deducendo la formazione del titolo per silenzio assenso, la violazione dei termini della conferenza di servizi e l’accertamento della natura non demaniale dell’area con sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto la questione della natura dell’area. La controversia sulla qualificazione demaniale o privata del terreno spetta al giudice ordinario e nel caso di specie è stata definita con sentenza che ha accertato la carenza di qualunque diritto dei Ministeri convenuti, per non essere l’immobile compreso nel demanio. Il dubbio manifestato dalla Capitaneria è pertanto inconsistente e, aggiunge il Collegio, anche inconferente rispetto all’oggetto del parere richiesto.
Il nucleo del ragionamento riguarda però il modulo procedimentale. È incontroversa la necessità del nulla osta ex art. 55 cod. nav.; di conseguenza, per l’art. 20, comma 3, ultimo periodo, d.P.R. n. 380/2001, non opera il silenzio assenso del comma 8, ma la conferenza di servizi di cui agli artt. 14 ss. della legge n. 241/1990.
Alla stregua dell’art. 14-bis, comma 2, lett. c), legge n. 241/1990, il parere della Capitaneria doveva giungere nel termine perentorio massimo di novanta giorni dall’indizione della conferenza. Il ritardo comporta, a mente del comma 4, che si debba intendere prestato un assenso condizionato.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio – Latina, Sez. II, n. 823 del 2023; TAR Lazio – Roma, Sez. III, n. 18141 del 2023), il Collegio ribadisce che il termine decorre dalla prima convocazione e non può essere posticipato con un nuovo termine: il parere negativo tardivo è tamquam non esset. I termini perentori e il correlato assenso implicito costituiscono deroga all’inesauribilità del potere amministrativo e rispondono a finalità di semplificazione. Il perfezionamento del meccanismo presuppone la regolare e tempestiva convocazione delle amministrazioni; il loro silenzio nei termini comporta che le valutazioni successive siano tardive e illegittime, determinando l’esaurimento del potere di provvedere.
Il Comune, nel rendere la determinazione finale, non poteva quindi tener conto del parere negativo della Capitaneria, dovendo considerare pervenuto un atto di assenso incondizionato. Il ricorso è accolto, con annullamento del diniego comunale e del presupposto parere della Capitaneria; l’amministrazione dovrà tempestivamente ripronunciarsi sull’istanza. Le spese sono poste a carico del Ministero, la cui condotta illegittima ha dato causa al provvedimento annullato.
Nota della Redazione
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