Legittima la destinazione agricola che sopprime i diritti edificatori da perequazione (Cons. Stato n. 4610 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la scelta pianificatoria che riclassifica un’area da pertinenza indiretta a area agricola di livello comunale, sopprimendo i diritti edificatori perequativi, quando sia sorretta da adeguata istruttoria e da obiettivi di salvaguardia ambientale e di riduzione del consumo di suolo. La destinazione agricola non esige una motivazione specifica ulteriore rispetto ai criteri generali del piano. La tutela dell’affidamento del privato rispetto ai poteri pianificatori è riservata a ipotesi eccezionali e non opera per gli interessi pretensivi. Gli atti meramente preparatori, privi di formale rapporto procedimentale, non radicano alcun affidamento. La domanda risarcitoria è infondata quando manchi il danno ingiusto, conseguenza diretta dell’accertata legittimità dell’atto.

Il Fatto

Le appellanti sono comproprietarie di un’area di circa 44.690 mq nel Comune di Milano, zona Baggio. Per effetto della variante generale al p.r.g. del 1980 l’area era inclusa in zona omogenea B1 con destinazione a spazi pubblici a parco. Il P.G.T. del 2012 l’aveva classificata come pertinenza indiretta a verde urbano, con indice perequativo pari a 0,35 mq/mq e diritti edificatori da realizzare su aree di atterraggio.

Con delibera consiliare n. 2 del 5 marzo 2019, poi approvata con delibera n. 34 del 14 ottobre 2019, l’area è stata inserita tra le aree agricole di livello comunale. Il Comune ha respinto la richiesta di annotazione dei diritti edificatori nel registro delle cessioni. Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria; le proprietarie hanno appellato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il regime urbanistico dell’area nelle tre tappe del 1980, 2012 e 2019. La variante trova il proprio prodromo nelle linee di indirizzo del 2016 e persegue obiettivi espressi: salvaguardia delle aree agricole, tutela dell’ambiente, riduzione del consumo di suolo nella misura del 4% rispetto al piano precedente. La riclassificazione rende inoltre la destinazione coerente con l’uso agricolo storicamente mantenuto sul fondo.

Secondo il Consiglio di Stato, la destinazione agricola è finalizzata non tanto all’effettivo sfruttamento agricolo quanto a preservare l’area da nuova edificazione. Nel caso concreto l’istruttoria ha quantificato le superfici coinvolte e i diritti edificatori non riconfermati, con stime analitiche. La scelta è quindi immune dal deficit istruttorio e motivazionale e il riferimento alla riduzione del consumo di suolo non è generico.

Il Collegio distingue la pertinenza indiretta dall’area agricola. La prima consente la cessione gratuita al Comune in cambio di diritti perequativi, con facoltà di sola coltivazione del fondo; l’area agricola è invece edificabile secondo gli indici della legge regionale e ammette attività connesse. La trasformazione ha ridotto la capacità edificabile complessiva del piano: da qui l’infondatezza del rilievo secondo cui l’obiettivo si sarebbe potuto raggiungere con la conferma del verde urbano.

Quanto all’affidamento, il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata sui limiti della tutela delle aspettative edificatorie. La tutela è riservata a casi eccezionali: superamento degli standard minimi, convenzioni edificatorie stipulate, giudicati di riconoscimento del diritto di edificare, modificazione in zona agricola di area interclusa da fondi edificati. Nessuna di tali ipotesi ricorre. L’incarico al tecnico per l’indagine ambientale è atto preparatorio, privo di formale rapporto con l’amministrazione; la documentazione è stata comunque consegnata dopo l’adozione del piano e l’entrata in vigore delle misure di salvaguardia.

La domanda risarcitoria è infondata. Manca il danno ingiusto, escluso dalla legittimità dell’atto; non è provato l’elemento soggettivo; le voci di danno emergente non sono eziologicamente riconducibili all’evento. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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