Obbligo di provvedere sul silenzio-inadempimento anche senza procedimento tipizzato (TAR Veneto n. 1713 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo dell’Amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso non è circoscritto alle sole ipotesi in cui una specifica disposizione normativa imponga l’adozione di un atto a seguito dell’iniziativa del privato, ma sussiste anche quando, alla luce dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost., di correttezza e collaborazione e di tutela dell’affidamento, venga in rilievo un interesse qualificato e differenziato del privato.
La sola invocazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 non è di per sé sufficiente a fondare l’obbligo di provvedere, occorrendo verificare, in concreto, se l’ordinamento imponga all’Amministrazione di dare comunque seguito all’istanza mediante una determinazione espressa e motivata, anche quando la richiesta concerna una materia non disciplinata da un procedimento tipizzato.
In assenza di un termine speciale, trova applicazione il termine generale di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza che accerta l’illegittimità del silenzio.
Il Fatto
Un condominio, proprietario di un complesso immobiliare il cui unico accesso carrabile e pedonale è costituito da una traversa insistente su un’area di proprietà di altro condominio, presentava al Comune un’istanza finalizzata al riconoscimento della natura demaniale e dell’assoggettamento a uso pubblico della strada.
A fronte del mancato riscontro da parte dell’Ente, nonostante ripetuti solleciti, il condominio ricorreva al giudice amministrativo per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna del Comune a concludere il procedimento. Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità del gravame per insussistenza di un obbligo giuridico di provvedere, trattandosi di un accertamento non oggetto di un procedimento tipizzato attivabile su istanza di parte, e per difetto di una posizione qualificata e differenziata in capo al ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale premette che l’obbligo di provvedere dell’Amministrazione non è circoscritto alle sole ipotesi in cui una specifica disposizione normativa imponga l’adozione di un provvedimento, ma sussiste anche in ipotesi che discendono dall’applicazione dei principi generali, in presenza di ragioni di giustizia, equità, correttezza, buon andamento, certezza dei rapporti giuridici e tutela dell’affidamento.
La Corte chiarisce che l’art. 2 della legge n. 241 del 1990 costituisce la traduzione sul piano positivo del principio più ampio per cui l’Amministrazione, quando sia investita di una questione riconducibile alla propria sfera di attribuzioni e venga in rilievo un interesse qualificato del privato, non può sottrarsi al dovere di assumere una determinazione conoscibile e motivata. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che anche dinanzi a un’istanza irricevibile, inammissibile o improcedibile, l’Amministrazione sia tenuta a concludere il procedimento, non potendo rimanere inerte, salvo i casi limite di palese pretestuosità.
Applicando tali principi alla fattispecie, il Collegio ritiene sussistenti plurimi elementi che fondano l’obbligo del Comune di pronunciarsi espressamente. La richiesta concerne una questione che non si esaurisce nella prospettazione di un interesse generico alla conoscenza dell’assetto proprietario della strada, ma riguarda la possibile sottoposizione a uso pubblico del tratto viario che costituisce l’unico accesso al complesso immobiliare del ricorrente, la cui posizione risulta specificamente qualificata e differenziata in ragione del rapporto concreto e attuale tra il bene e gli immobili di cui è titolare.
Rilievo assume anche il principio dell’affidamento, che impone all’Amministrazione di tenere una condotta coerente, trasparente e conoscibile nei confronti di chi abbia fatto ragionevole affidamento sulle modalità con le quali l’Ente ha considerato e gestito una determinata situazione. Nel caso di specie, tale esigenza risulta rafforzata dall’incontro tenutosi a seguito dei solleciti, nel corso del quale la questione è stata sottoposta all’attenzione dell’Amministrazione.
Il Tribunale accoglie pertanto il ricorso limitatamente all’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo del Comune di provvedere, precisando che tale obbligo non implica alcuna anticipazione dell’esito del procedimento né riconosce un diritto a un provvedimento di contenuto favorevole, e ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni, senza nominare un commissario ad acta, confidando nell’adempimento spontaneo. Le spese di lite sono compensate in ragione dell’assenza di un riferimento normativo specifico sull’obbligo di provvedere.
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Nota della Redazione
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