DASPO per furto in autogrill: elenco dei reati presupposto tassativo (TAR Trentino-Alto Adige n. 246 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive può essere adottato dal Questore, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989, solo in presenza di uno dei reati espressamente richiamati dalla norma, il cui elenco ha carattere tassativo. Le ulteriori ipotesi di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo presuppongono condotte di violenza su persone o cose, ovvero una partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l’ordine pubblico, in occasione o a causa della manifestazione sportiva. Il furto aggravato per il fatto commesso da tre o più persone, non accompagnato da violenza sulle cose o sulle persone, non integra alcuno dei presupposti normativi. La natura sanzionatoria della misura impone un’interpretazione stretta e preclude ogni estensione analogica.
Il Fatto
Il Questore di Bolzano adottava un DASPO nei confronti di un tifoso, sulla base del suo deferimento all’autorità giudiziaria per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 5), cod. pen. Il fatto era avvenuto al rientro da un incontro di hockey su ghiaccio, presso il punto ristoro di un’area di servizio autostradale, dove un gruppo di ultras si era impossessato di beni esposti sugli scaffali.
Il provvedimento inibiva l’accesso ai luoghi ospitanti competizioni di hockey e a quelli interessati alla sosta, al transito e al trasporto dei tifosi. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Trentino-Alto Adige, deducendo la non riconducibilità del furto alle fattispecie tipizzate, il difetto di pericolosità per l’ordine pubblico, l’assenza di collegamento con la manifestazione sportiva e la genericità delle prescrizioni. L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità per carenza di interesse, avendo il ricorrente omesso di impugnare un distinto provvedimento inibitorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare: il secondo DASPO riguarda distinte condotte, commesse in altra competizione e con durata sensibilmente inferiore, sicché non fa venir meno l’interesse alla rimozione della misura impugnata, destinata a esplicare i propri effetti più a lungo.
Nel merito, i primi tre motivi sono esaminati congiuntamente. Il giudice ricostruisce il perimetro dell’art. 6 l. n. 401/1989: la misura può colpire chi sia denunciato per fatti di violenza su persone o cose posti in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive; chi abbia tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione; chi sia denunciato o condannato per uno dei reati specificamente indicati; gli indiziati di reati con finalità di terrorismo. Solo per le ultime due ipotesi il reato può essere estraneo al contesto sportivo.
Il furto contestato non rientra nell’elencazione tassativa della lettera c). La giurisprudenza amministrativa, richiamata dal Collegio, è pacifica nel ritenere tassativo l’elenco dei comportamenti, con specifico riferimento a Consiglio di Stato, sez. VI, 5 giugno 2009, n. 2847 e a TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 10 marzo 2017, n. 354, che ha esteso il canone di stretta interpretazione anche alle lettere a) e b), in ragione della natura sanzionatoria della misura.
Neppure le ulteriori ipotesi risultano integrate. Dalla documentazione non emerge una partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione: l’unico dipendente presente non si era accorto degli ammanchi e aveva escluso atteggiamenti aggressivi; non risultano avventori vulnerabili; non è contestata la circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all’art. 625, n. 2), cod. pen., essendo ravvisata solo l’ipotesi del fatto commesso da tre o più persone, priva di carattere violento.
Il Collegio condivide l’orientamento espresso dal G.I.P. presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano, che non aveva convalidato la misura nei confronti di un concorrente nel medesimo reato, e ritiene inconferente il precedente di Cass. n. 5173/2024, relativo a un soggetto che aveva vanificato gli sforzi del personale e realizzato un quid pluris rispetto al mero furto. La misura è quindi annullata, restando assorbita ogni ulteriore censura e superflua l’indagine sul nesso con la manifestazione sportiva.
Nota della Redazione
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