Silenzio della P.A. e sopravvenuto difetto di interesse anche in appello (Cons. Stato n. 4609 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo il rapporto processuale rimane unitario nei due gradi di giudizio. Pertanto la sopravvenuta carenza o l’estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado rileva anche se si produce in grado di appello. Se nelle more il provvedimento espresso sia intervenuto sull’istanza, il ricorso proposto avverso il silenzio della P.A. diventa improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La sentenza di primo grado che abbia accolto quel ricorso va conseguentemente annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L’appello dell’Amministrazione resta ammissibile, perché permane l’interesse a ottenere l’annullamento di una sentenza che l’ha condannata a provvedere su un’inerzia non più esistente.
Il Fatto
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha appellato la sentenza con cui il TAR Lazio aveva accolto il ricorso proposto ai sensi degli art. 31 e 117 c.p.a. avverso l’inerzia serbata sulla domanda di riconoscimento di un titolo di abilitazione conseguito all’estero, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di docente. Il primo giudice aveva assegnato all’Amministrazione un termine di centoventi giorni per provvedere, nominando contestualmente il Commissario ad acta e liquidando le spese secondo soccombenza.
Nel gravame il Ministero ha dedotto un unico motivo: la sentenza sarebbe fondata su un’errata ricostruzione dei fatti. Il provvedimento sull’istanza era già stato adottato e notificato alla ricorrente tramite il portale dedicato prima della camera di consiglio in cui la causa fu trattenuta in decisione. Il TAR avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza condannare l’Amministrazione alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello nei termini che segue. Il punto di partenza è la sequenza cronologica: il provvedimento sull’istanza è del 21 ottobre 2025, dunque anteriore alla camera di consiglio del 18 novembre 2025 in cui il TAR ha introitato la causa in decisione. La ricorrente, secondo l’Amministrazione, ne era stata notiziata mediante il portale all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato in domanda.
La ricostruzione dell’appellante è però solo parzialmente fondata. Il mancato deposito del provvedimento ha impedito al TAR di avere conoscenza del venir meno dell’inerzia. A ciò non ha adempiuto neppure il Ministero, che ben avrebbe potuto farlo. La P.A. non è stata in grado di fornire la prova certa né della data in cui la ricorrente avrebbe preso visione dell’atto, né di quando glielo ha trasmesso.
Su questa base le censure sono fondate limitatamente al profilo della sopravvenienza: il provvedimento espresso ha privato di un interesse concreto e attuale il ricorso di primo grado, proposto avverso un silenzio venuto meno in corso di causa. Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, come già affermato da Cons. Stato, Sez. VII, n. 2599 del 2026 e da Cons. Stato, Sez. VII, n. 7668 del 2025.
Il principio applicato è quello della unitarietà del rapporto processuale: la sopravvenuta carenza dell’interesse al ricorso di primo grado rileva anche se si produce in appello, secondo l’insegnamento richiamato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 9011 del 2024 e da Cons. Stato, Sez. II, n. 7949 del 2021. Tanto non comporta l’inammissibilità dell’appello, perché il Ministero conserva l’interesse a ottenere l’annullamento di una sentenza che lo ha condannato a provvedere sulla base di un’inerzia non più esistente.
Da ultimo, il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado, in ragione delle peculiarità della fattispecie. L’appello è accolto e la sentenza impugnata annullata senza rinvio, con dichiarazione di improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.