Esclusività brevettuale e sistema dinamico di acquisizione: no al diritto alla fornitura (TAR Puglia n. 466 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione la stazione appaltante non è vincolata, per effetto di una precedente aggiudicazione, a rivolgersi al titolare di brevetto per la fornitura del farmaco oggetto di riedizione concorrenziale. L’esclusività brevettuale non attribuisce un diritto soggettivo alla stipula di ulteriori contratti, né impedisce l’indizione di un nuovo appalto specifico con criterio del minor prezzo. La presentazione di un’offerta superiore all’importo posto a base di gara integra autonoma causa di esclusione, legittimamente disposta dalla stazione appaltante.

Il Fatto

La ricorrente impugnava la lettera di invito e gli atti della procedura indetta da InnovaPuglia S.p.A., quale soggetto aggregatore della Regione Puglia, per l’acquisizione di farmaci nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione. La contestazione riguardava i lotti relativi alla fornitura del principio attivo rivaroxaban nei dosaggi da 10, 15 e 20 mg, aggiudicabili con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 3, d.lgs. n. 36/2023.

La società sosteneva che tali dosaggi fossero coperti da tutela brevettuale e dunque esclusivi. Essendo in essere una precedente convenzione stipulata con la stessa centrale di committenza a seguito di aggiudicazione del 23.8.2024, ne deduceva il diritto a fornire il prodotto per la durata di ventiquattro mesi e il divieto, per la resistente, di approvvigionarsi diversamente. Censurava inoltre la propria esclusione, disposta per aver offerto un prezzo superiore alla base di gara. Le parti resistenti controdeducevano diffusamente.

La Motivazione della Corte

Il collegio respingeva anzitutto la richiesta di rinvio. La causa era matura per la decisione, non sussistevano ragioni di pregiudizialità tecnica rispetto al contenzioso pendente e la materia imponeva una sollecita definizione.

Nel merito il Tribunale rilevava che la questione aveva già trovato soluzione sfavorevole alla ricorrente in una serie di pronunce rese su identici appalti di fornitura farmaceutica: TAR Toscana n. 1329 del 21.11.2024, TAR Emilia Romagna n. 871 del 25.11.2024, TAR Veneto n. 3076 del 28.12.2024, TAR Friuli n. 61 del 5.2.2025 e TAR Umbria n. 106 del 7.2.2025.

Le argomentazioni poste a sostegno di tali rigetti venivano richiamate e fatte proprie, non ravvisandosi ragioni per discostarsene. La definizione avveniva con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., con richiamo espresso anche all’art. 120 cod. proc. amm.

Il ricorso era pertanto respinto. Le spese seguivano la soccombenza e venivano liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre oneri di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite. La mancata costituzione della Regione e dell’azienda sanitaria determinava il non luogo a provvedere sulle spese nei loro confronti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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