Il Comune non può sindacare la servitù nel diniego della SCIA (TAR Puglia n. 1198 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento relativo agli atti di assenso edilizi, il Comune non è chiamato a svolgere complesse indagini istruttorie sull’accertamento delle correlate posizioni dominicali. Il diniego di un titolo abilitativo non può fondarsi sull’esigenza di tutelare una servitù prediale vantata dal confinante, né sulla pretesa modifica unilaterale della stessa, perché l’esito del procedimento fa salvi i diritti dei terzi, tutelabili davanti al giudice ordinario. Il controllo comunale deve collegarsi al riscontro di profili di illegittimità per contrasto con leggi, regolamenti e strumenti urbanistici, non a interessi privatistici. Il diniego che si spinga a sindacare estensione e consistenza della servitù è pertanto illegittimo e va annullato.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria pro quota di un complesso immobiliare in agro di Fasano, presentava nel giugno 2022 una SCIA alternativa al permesso di costruire per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione, comprensivi di un nuovo muro di cinta, di un cancelletto pedonale e dello spostamento del cancello carrabile.
Il Comune chiedeva chiarimenti sulla servitù di passaggio indicata in progetto e sulla documentazione comprovante la sua esistenza e consistenza. Dopo la trasmissione dell’elaborato planimetrico catastale, l’amministrazione comunicava l’avvio del procedimento di diniego, contestando di non aver ottenuto la prova richiesta. Seguivano le osservazioni della ricorrente e, in data 18.11.2022, il diniego del titolo abilitativo, motivato con la configurazione di una modifica unilaterale della servitù esistente. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione preliminare: il proprietario confinante non riveste la qualità di controinteressato in senso sostanziale. Il pregiudizio al diritto dominicale derivante dalle opere è questione meramente civilistica tra privati e non integra quel vantaggio diretto e immediato richiesto dalla nozione di controinteressato, come chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. II, n. 8525 del 2023 e dal Consiglio di Stato, Sez. II, n. 6318 del 2020.
Nel merito, il TAR rileva un contrasto interno del provvedimento. Il Comune riconosce di non possedere risultanze documentali idonee a determinare l’esatta consistenza della servitù, eppure afferma che il progetto ne configura una modifica unilaterale. Non è dato comprendere come gli interventi previsti nella SCIA possano risultare ostativi al pieno esercizio del passaggio. La ricorrente ha inoltre allegato elementi di prova diretti a dimostrare che le opere non impediscono il transito, senza che dalle risultanze procedimentali emergano circostanze di sostanziale aggravamento.
Il passaggio centrale riguarda i limiti del potere comunale. Nell’ambito degli atti di assenso edilizi, l’amministrazione non è tenuta a complesse indagini istruttorie sulle posizioni dominicali, perché il procedimento fa salvi i diritti dei terzi. Questi possono impugnare il titolo edilizio o agire davanti al giudice ordinario a tutela dei propri diritti reali. Il Collegio richiama il Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1302 del 2022: il Comune non può sostituirsi al giudice civile e il suo potere deve collegarsi al riscontro di profili di illegittimità per contrasto con leggi, regolamenti e piani, non a diritti di terzi di natura privatistica.
Il TAR richiama altresì il TAR Lombardia, Sez. II, n. 99 del 2024: la verifica del titolo legittimante in capo al richiedente non si estende alla ricerca di fattori limitativi o estintivi del titolo di disponibilità, e i titoli edilizi sono rilasciati con la formula fatti salvi i diritti dei terzi, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
Nota della Redazione
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