Rinuncia al ricorso non notificata ai controinteressati e improcedibilità per sopravvenuta carenza (TAR Puglia n. 478 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, pur in difetto di notificazione ai controinteressati, rende manifesta la volontà della parte di non coltivare più la pretesa e integra il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non già l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm. La definizione in rito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Puglia le determinazioni dirigenziali con cui l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia aveva preso atto e successivamente annullato la graduatoria di merito di un concorso pubblico per la copertura di posti di operatore socio sanitario. Con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti hanno chiesto l’annullamento degli atti di gara e l’accertamento del diritto a risultare vincitori.
Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e ai motivi aggiunti con atto notificato all’Azienda e alla Regione, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese. L’Azienda resistente ha aderito alla richiesta. La rinuncia non è stata notificata ai controinteressati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, ai sensi dell’art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm., in assenza della notifica della rinuncia ai controinteressati, la volontà manifestata dalla parte ricorrente disvela comunque il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
Il Tribunale ha quindi qualificato la vicenda non come estinzione del giudizio, ma come improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia, pur non perfezionata nei confronti dei controinteressati, assume rilievo come fatto processuale idoneo a dimostrare l’abbandono della pretesa.
La decisione ha accolto l’adesione dell’Azienda resistente alla richiesta di declaratoria di estinzione, ma ha ricondotto la fattispecie al diverso esito dell’improcedibilità, coerente con la mancata notifica ai controinteressati.
Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto sussistenti giusti motivi per disporne l’integrale compensazione, in ragione della definizione in rito della controversia. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati improcedibili, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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