Sanzione paesaggistica rideterminata sul profitto senza minimo dell’80 per cento (TAR Lombardia n. 473 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della declaratoria di incostituzionalità del minimo dell’ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere previsto dall’art. 83 della L.R. Lombardia n. 12/2005, l’atto che ha quantificato la sanzione pecuniaria paesaggistica su quel parametro è illegittimo e va annullato. La sanzione resta dovuta nella sua astratta configurabilità, ma il suo ammontare deve essere rideterminato in conformità all’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, commisurandolo al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito. In assenza di danno ambientale, il riferimento è il solo profitto, non più assoggettato al limite minimo del costo di costruzione. La sentenza della Corte costituzionale opera nei giudizi pendenti anche dinanzi al giudice a quo, che non può applicare la norma espunta.
Il Fatto
La società ricorrente acquista un complesso industriale dismesso, in parte assoggettato a vincolo paesaggistico, e ne progetta la riconversione con un impianto di produzione di energia. Ottiene nel 2017 l’autorizzazione paesaggistica e le autorizzazioni edilizie e impiantistiche, poi integrate da un provvedimento autorizzatorio unico regionale.
Nel corso dei lavori presenta istanza di variante e, all’esito di un sopralluogo, la Provincia contesta la difformità di alcuni interventi rispetto ai titoli vigenti. La società attiva l’accertamento di compatibilità paesaggistica, rilasciato nel 2020, e successivamente riceve l’atto dirigenziale che quantifica la sanzione pecuniaria in applicazione del parametro fissato dalla normativa regionale. Propone ricorso, deducendo anche l’illegittimità costituzionale di tale parametro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di legittimità costituzionale relativa all’art. 83 della L.R. Lombardia n. 12/2005, sul quale la Provincia ha fondato il calcolo della sanzione prevista dall’art. 167, comma 5, del codice dei beni culturali. Ricorda che la stessa Sezione aveva già sollevato la questione in un giudizio analogo, definito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 19 del 2024.
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale limitatamente alla parte in cui impone una misura non inferiore all’ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere, desunto dal computo metrico estimativo e dai listini camerali, con sanzione minima di cinquecento euro.
Richiamato l’art. 136 Cost., il Tribunale ne trae il principio per cui la pronuncia di incostituzionalità vincola anche il giudice a quo, posto di fronte a un accertamento già compiuto della illegittimità della legge nei giudizi pendenti. La perdita di efficacia della norma impedisce quindi di assumerla a base del provvedimento impugnato.
Ne deriva l’annullamento dell’atto dirigenziale e della perizia di stima che hanno quantificato la sanzione in applicazione della disposizione espunta. La sanzione resta in astratto dovuta, ma il suo ammontare va rideterminato secondo l’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, che prevede una somma equivalente al maggiore tra danno arrecato e profitto conseguito: in assenza di danno ambientale, il parametro è il solo profitto, non più soggetto al limite minimo dell’ottanta per cento.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti dell’entità della sanzione, con salvezza dell’obbligo di versare una somma pecuniaria, da rideterminarsi da parte dell’amministrazione. I profili assorbiti attengono comunque all’applicazione della norma dichiarata incostituzionale. Le ragioni del parziale accoglimento giustificano l’integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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