Sanzione paesaggistica rideterminata sul profitto dopo la caducazione della legge regionale (TAR Lombardia n. 474 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 83 della L.R. Lombardia n. 12/2005, nella parte in cui impone una sanzione non inferiore all’ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere, comporta la caducazione del provvedimento comunale che abbia applicato tale parametro. La sanzione paesaggistica resta dovuta e va rideterminata ai sensi dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, commisurandola al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito. L’annullamento dell’atto presupposto produce effetto caducante sulla cartella di pagamento emessa per la riscossione della somma, anche se autonomamente impugnata. La sentenza della Corte costituzionale vincola il giudice a quo e opera nei giudizi pendenti. La potestà sanzionatoria comunale non viene meno; muta solo il criterio di quantificazione.

Il Fatto

La società ricorrente acquista un complesso industriale dismesso, in parte assoggettato a vincolo paesaggistico, e presenta istanze per la ristrutturazione e la riattivazione dell’attività produttiva. La Soprintendenza esprime parere favorevole con prescrizioni; il Comune non rilascia l’autorizzazione paesaggistica in attesa del procedimento di V.I.A. e del provvedimento autorizzatorio unico in sede provinciale.

Nell’agosto 2018 viene accertata la realizzazione di opere in assenza di autorizzazioni. Segue l’ordine di sospensione dei lavori e, dopo il rilascio del PAUR, l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica. Il Comune irroga con ordinanza la sanzione pecuniaria di € 209.844,12 applicando l’art. 83 della L.R. Lombardia n. 12/2005, e successivamente emette l’accertamento di compatibilità e il permesso di costruire in sanatoria. La società impugna l’ordinanza e la perizia di stima, chiedendo in subordine la questione di legittimità costituzionale della norma regionale, e con motivi aggiunti la cartella di pagamento per € 216.170,83.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di incostituzionalità, ritenendola assorbente dei motivi di ricorso. Richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 19 febbraio 2024, che ha dichiarato illegittimo l’art. 83 della L.R. Lombardia n. 12/2005 limitatamente alle parole che impongono la misura non inferiore all’ottanta per cento del costo teorico delle opere e la sanzione minima di cinquecento euro.

Applica quindi l’art. 136 Cost., secondo cui la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Ne deriva il principio per cui la sentenza della Corte vincola anche il giudice a quo, posto di fronte all’accertato vizio della legge nei giudizi pendenti. L’ordinanza impugnata, che ha quantificato la sanzione applicando la norma caducata, va dunque annullata. Il primo motivo resta assorbito, perché attiene alla stessa applicazione della disposizione superata.

L’annullamento non travolge l’obbligo sanzionatorio in astratto. La sanzione è ancora dovuta e il Comune deve rideterminarne l’ammontare ai sensi dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, che prevede una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito. In assenza di danno ambientale, la misura va parametrata sul solo profitto, non più soggetto al limite minimo dell’ottanta per cento del costo di costruzione.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio riconosce un rapporto di presupposizione necessaria tra l’ordinanza, la perizia di stima e la cartella di pagamento. L’annullamento degli atti presupposti produce un effetto caducante sugli atti successivi, adottati sul loro presupposto. Ne consegue l’annullamento in via derivata della cartella per € 216.170,83. Le ragioni dell’accoglimento giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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