L’ordinanza di caratterizzazione dei suoli spetta alla Provincia, non al Comune (TAR Toscana n. 474 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di bonifica dei siti contaminati, la competenza ad adottare l’ordinanza motivata con cui si diffida il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere agli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza spetta alla Provincia, ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006. Il Comune che, rilevato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, si sostituisca all’ente competente adotta un provvedimento affetto da incompetenza. Il riparto di attribuzioni pubbliche è indisponibile per l’amministrazione procedente, che non può esercitare funzioni non proprie neppure invocando l’inerzia dell’ente titolare.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente produce due fertilizzanti, cancellati dal registro ministeriale con provvedimento del 2 febbraio 2018 perché ritenuti rischiosi per la salute. La cancellazione era seguita a un procedimento avviato su impulso dell’ARPA Toscana, nell’ambito di indagini disposte dalla Procura della Repubblica. Il provvedimento ministeriale è stato impugnato davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso con sentenza passata in appello.
Nel corso delle indagini erano stati eseguiti campionamenti sui terreni dove i fertilizzanti erano stati utilizzati. Da qui la nota dell’11 giugno 2018 del Comune di Palaia, con cui si intima al procuratore speciale, all’amministratore delegato e al presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio, in tale loro qualità, di procedere alla verifica dello stato dei luoghi mediante rilievo di dettaglio, indagini e prelievi per accertare il superamento delle CSC nel suolo, sottosuolo e acque, in vista di eventuale bonifica. La stessa nota diffida dall’uso agricolo dei terreni fino all’esclusione del rischio di contaminazione. Il Consorzio impugna la nota e il parere dell’Azienda USL Toscana Centro del 23 aprile 2018.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo, che denuncia l’incompetenza del Comune. Il ricorrente sostiene che le ordinanze di caratterizzazione spettino alla Provincia in forza dell’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006. La tesi è condivisa dal Tribunale.
La norma è letta nel suo meccanismo procedimentale. La Provincia riceve la comunicazione dalle pubbliche amministrazioni che, nell’esercizio delle proprie funzioni, abbiano individuato siti nei quali i livelli di contaminazione superano i valori di concentrazione soglia. A quel punto svolge le opportune indagini per identificare il responsabile dell’evento di superamento, sente il Comune e diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del titolo. Il Comune è dunque destinatario di un obbligo di audizione, non titolare del potere provvedimentale.
Il Collegio verifica sul testo dell’atto impugnato la conferma di questo schema. Il provvedimento comunale fa chiaro riferimento all’art. 244, affermando che, una volta rilevato il superamento delle CSC, si debba procedere ai sensi dell’articolo citato. Lo stesso atto dà espressamente atto dell’inerzia degli organi competenti ad adottare le misure previste dalla disposizione. Questi due elementi sono decisivi: il Comune dichiara di agire al posto della Provincia e riconosce che l’ente titolare non ha provveduto.
Il Tribunale ne trae la conseguenza sul piano del riparto di attribuzioni: il Comune si è sostituito alla Provincia, esercitando una competenza non propria. Il vizio è assorbente rispetto agli altri motivi, che non vengono esaminati. Il ricorso è quindi accolto e l’atto impugnato annullato.
Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiarità del caso concreto. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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