Autotutela edilizia e falsa rappresentazione del privato escludono l’affidamento (Cons. Stato n. 3163 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il titolo abilitativo ottenuto dal privato sulla base di una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà può essere annullato in autotutela dall’Amministrazione senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che deve ritenersi sussistente in re ipsa. L’erronea prospettazione delle circostanze di fatto e di diritto esclude la configurabilità di un affidamento legittimo e consente, in deroga al termine di dodici mesi, l’esercizio del potere di ritiro. L’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione ha natura meramente dichiarativa e certifica un effetto acquisitivo già prodottosi ipso iure, senza necessità di comunicazione di avvio del procedimento. La mancata indicazione dell’area di sedime nell’ordine demolitorio non integra vizio di legittimità e può essere colmata nel successivo procedimento di acquisizione. Ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., le censure non esaminate si intendono implicitamente disattese perché irrilevanti.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di un fabbricato assentito con concessione edilizia e poi modificato con concessione in variante. L’annullamento giurisdizionale di tali titoli per violazione della disciplina delle distanze ha indotto i proprietari a presentare istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 380/2001, definita nel 2015 con il rilascio di un permesso in sanatoria.
A seguito di sopralluogo il Comune ha annullato in autotutela il permesso e ordinato la demolizione, rilevando abusi non rappresentati nell’istanza. All’inottemperanza è seguita l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e la relativa trascrizione. Il TAR Campania ha respinto i ricorsi proposti avverso l’ordine di demolizione, l’acquisizione e la nota di definizione della procedura. I proprietari hanno appellato, deducendo l’omessa riunione dei giudizi, la violazione dell’affidamento e i vizi dell’acquisizione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato riunisce gli appelli per connessione soggettiva e oggettiva e li respinge. Sul primo motivo ricorda che nel processo amministrativo la riunione di cause connesse è mera facoltà del giudice e non obbligo, lasciando inalterata l’autonomia dei giudizi; la mancata riunione non è motivo di annullamento delle separate sentenze, salvo contraddizioni manifeste (Cons. Stato sez. IV n. 3056 del 2013).
Il nucleo del decisum riguarda l’autotutela. Quando il titolo sia stato ottenuto con falsa o erronea rappresentazione della realtà, il ritiro è consentito senza esternare il pubblico interesse, sussistente in re ipsa: l’erronea prospettazione preclude la configurabilità di un affidamento legittimo e l’onere motivazionale è soddisfatto dal richiamo alla non veritiera prospettazione di parte (Cons. Stato sez. II n. 5776 del 2025). Il superamento del termine di dodici mesi è ammissibile quando il richiedente abbia taciuto circostanze rilevanti (Cons. Stato sez. VI n. 7987 del 2025). Nel caso concreto la precedente istanza del 2006 aveva rappresentato difformità su tre lati, non richiamate nell’istanza del 2015.
La Corte sottolinea che in sede di sanatoria la correttezza si impone a entrambe le parti. L’eventuale impossibilità materiale della demolizione attiene alla fase esecutiva. L’affidamento alla conservazione dell’opera non è tutelato in via generale, ma rimesso alla discrezionalità del legislatore (Cons. Stato ad. plen. n. 4 del 2009); i vizi dell’art. 38 d.P.R. n. 380/2001 concernono solo forma e procedura (Cons. Stato n. 17 del 2020).
Quanto all’acquisizione, l’accertamento dell’inottemperanza ha valenza di titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione, con funzione certificativa (Cons. Stato sez. III n. 8769 del 2024). L’atto di acquisizione ha natura dichiarativa, non implica discrezionalità e non richiede avviso di avvio (Cons. Stato sez. II n. 2329 del 2024). L’area di sedime può essere individuata con atto separato (Cons. Stato sez. VII n. 10126 del 2025). La nota impugnata nel secondo appello ha natura non provvedimentale. Spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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