Ottemperanza per la Carta docente: solo il commissario ad acta esclude l’astreinte (TAR Sardegna n. 483 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce inottemperanza sanzionabile ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. il mancato adempimento, da parte dell’Amministrazione, dell’obbligo di dare esecuzione a una sentenza di condanna all’attivazione della Carta elettronica del docente decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In tale evenienza, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e assegna all’Amministrazione un termine per provvedere, nominando sin da allora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta laddove ricorrano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento di attivazione del beneficio e l’eccezionale mole del contenzioso seriale, tenuto conto che il beneficio non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
Una docente, soccombente l’Amministrazione nel giudizio di primo grado, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con accredito dell’importo di euro 500,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al dictum giudiziale, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, deducendo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, e chiedendo la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite e al pagamento di una somma a titolo di penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la fondatezza del ricorso, verificata la regolarità della notifica della sentenza alla sede reale dell’Amministrazione e la sua intervenuta acquiescenza. Ha quindi ritenuto inutilmente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, che impone alle Amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha, conseguentemente, accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di ulteriori centoventi giorni.
Quanto all’astreinte, il Collegio ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, pur escludendo preclusioni astratte, ha valorizzato il limite autonomo delle “altre ragioni ostative” all’applicazione della misura, distinto da quello della manifesta iniquità, proprio del codice di rito civile. Il TAR ha quindi individuato, in concreto, plurime ragioni ostative: la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge gli Uffici territoriali e le società SO.GE.I. e CONSAP; l’affidamento dell’ultima fase a strutture centralizzate operanti a livello nazionale; l’eccezionale mole di contenzioso seriale sul rilascio del beneficio.
Inoltre, il Collegio ha osservato che la Carta elettronica del docente, per la modestia dell’ammontare e per la finalità di sostegno alla formazione, non si configura come mezzo di sostentamento del lavoratore ma come incentivo eventuale, circostanza che riduce i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva. Ha infine ritenuto dirimente la già disposta nomina del commissario ad acta, funzionale a garantire l’esecuzione della sentenza in caso di persistente inerzia.
Il TAR ha liquidato le spese di lite in euro 400,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, riducendo i compensi in ragione della natura seriale del contenzioso e della sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva.
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Nota della Redazione
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