Luna Park, nel ricorso la discussione del terzo motivo non ha pregio (TAR Toscana n. 479 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità degli atti con cui il Comune esclude un esercente di spettacolo viaggiante dall’assegnazione dei posti nel parco divertimenti quaresimale si misura sull’effettiva disponibilità delle aree, non sull’astratta persistenza dell’elenco deliberato dalla Giunta. Ove la disponibilità di un’area sia stata dichiarata temporanea e dipenda dal consenso di un soggetto terzo gestore, la sua cessazione non impone alcuna modifica dell’elenco delle aree da parte dell’Amministrazione. Il punteggio di frequenza non costituisce posizione acquisita: difetta il legittimo affidamento all’installazione delle attrazioni, così come difetta l’interesse a censurare la tardiva approvazione della graduatoria da parte di chi non ne contesti gli esiti.
Il Fatto
Quattro esercenti di spettacolo viaggiante partecipavano da anni all’allestimento del tradizionale parco divertimenti quaresimale nel Comune di Scandicci, collocando le proprie attrazioni nell’area a parcheggio di via Aldo Moro. Per la Quaresima 2023 il Comune stilava la graduatoria e assegnava i posti, ma li escludeva relativamente ad alcune attrazioni, sul presupposto della drastica riduzione dell’area disponibile.
I ricorrenti impugnavano le comunicazioni del febbraio 2023, la determinazione n. 12 del 26.01.2023 di approvazione della graduatoria definitiva e la convocazione per la scelta del posto. Con motivi aggiunti dell’8 gennaio 2024 impugnavano la successiva determinazione n. 17 del 09.02.2023 e la deliberazione di Giunta n. 38 del 06.04.2023, con cui l’area di via Aldo Moro veniva eliminata dall’elenco delle aree destinate allo spettacolo viaggiante.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo muoveva dall’art. 3 del Regolamento comunale, che impone di individuare annualmente gli spazi destinati allo spettacolo viaggiante, e dalla delibera n. 18/2019, che includeva l’area di via Aldo Moro. Secondo i ricorrenti, il Comune avrebbe dovuto modificare tempestivamente la delibera e individuare un’area alternativa idonea. Il Collegio ritiene il motivo infondato: la delibera del 2019 subordinava la delimitazione dell’area al consenso della società sub-concessionaria della gestione dei parcheggi, consenso allora prestato. La temporaneità dichiarata della disponibilità rendeva superfluo un intervento modificativo dell’elenco, che il Comune avrebbe potuto apportare solo alle aree nella propria disponibilità e non a quelle gestite da terzi.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentavano di non poter conseguire il punteggio aggiuntivo di frequenza pari a 20 punti, con il rischio di essere sopravanzati. Il motivo è respinto: la mancata installazione si giustifica per assenza di spazi idonei e non sussiste né un diritto acquisito all’installazione né un legittimo affidamento in tal senso.
Il terzo motivo censurava l’approvazione della graduatoria definitiva oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 22 del Regolamento comunale. Il Collegio rileva il difetto di interesse: i ricorrenti non si dolgono degli esiti della graduatoria e pertanto non hanno titolo a coltivare la censura. Il quarto motivo, relativo al richiamo dell’art. 26 del Regolamento comunale nella convocazione dell’8 febbraio 2023, è infondato perché l’erroneo richiamo non inficia provvedimenti fondati sull’indisponibilità dell’area.
I motivi aggiunti reiteravano la censura sul termine della graduatoria e riproponevano quella sull’eliminazione dell’area di via Aldo Moro, avvenuta solo con la deliberazione n. 38 del 06.04.2023. Entrambe le doglianze sono respinte per le ragioni già esposte. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono quindi respinti, con compensazione delle spese di lite tra le parti e nessuna statuizione nei confronti del controinteressato non costituito.
Nota della Redazione
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