Vincolo culturale e discrezionalità tecnica nel sindacato del giudice amministrativo (Cons. Stato n. 4827 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni dell’amministrazione in ordine all’interesse culturale particolarmente importante di un immobile costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo non solo sotto il profilo estrinseco dell’iter logico, ma anche mediante verifica intrinseca dell’attendibilità, coerenza e correttezza delle operazioni tecniche, quanto a criterio applicato e procedimento seguito. Il giudice non può tuttavia sostituire le valutazioni opinabili dell’amministrazione con le proprie, in ossequio al principio di separazione dei poteri. Ove l’interessato contesti il nucleo dell’apprezzamento tecnico, grava su di lui l’onere di metterne seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica; in difetto, a fronte di mere opinioni divergenti, prevale la posizione dell’organo istituzionalmente investito della competenza.
Il Fatto
La società appellante impugnava davanti al TAR Veneto la deliberazione con cui la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto, su proposta della Soprintendenza, aveva dichiarato l’interesse culturale particolarmente importante di un edificio rurale con aree di pertinenza, ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. l), del D.Lgs. n. 42 del 2004, unitamente alla relativa relazione storico-artistica.
Il TAR respingeva il ricorso con sentenza n. 679 del 2025. La società proponeva appello, deducendo travisamento del contenuto del ricorso e della documentazione, nonché falsa applicazione della medesima norma. L’amministrazione resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione del potere esercitato. Il giudizio di interesse culturale è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, perché implica l’applicazione di cognizioni scientifiche specialistiche della storia, dell’arte e dell’architettura, caratterizzate da ampi margini di opinabilità. L’accertamento dell’amministrazione è perciò sindacabile sotto i profili della ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità e completezza.
La Corte ribadisce poi che l’ampia discrezionalità nel determinare il contenuto prescrittivo del vincolo richiede una motivazione adeguata, dalla quale emerga l’idoneità delle misure e la valutazione in ordine alla necessità e proporzionalità delle prescrizioni restrittive. Sul punto richiama il proprio orientamento (Cons. Stato, sez. VI, n. 6253 del 2021).
Il nucleo argomentativo riguarda l’estensione del sindacato giurisdizionale. La Sezione conferma che il controllo sugli apprezzamenti tecnici non si arresta alla verifica formale ed estrinseca dell’iter logico, ma investe direttamente l’attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della coerenza e correttezza del criterio e del procedimento applicativo (Cons. Stato, sez. VI, n. 5559 del 2019). Resta fermo il limite: non è consentito sostituire le valutazioni, anche opinabili, dell’amministrazione con quelle giudiziali, in coerenza con il principio costituzionale di separazione dei poteri.
Applicando tali coordinate al caso concreto, l’atto impugnato risulta motivato per relationem attraverso la relazione storico-artistica, il cui esame è ammesso nei limiti di piena ammissibilità del rinvio richiamati dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, n. 1299 del 2017; sez. VI, n. 542 del 2017). La relazione compie una ricostruzione storica e culturale chiara e completa dell’immobile, ne accerta la consistenza e motiva in modo coerente l’apposizione del vincolo, compreso il giardino.
Quanto al dedotto stato di conservazione, la Corte osserva che esso non esclude l’assoggettamento a vincolo culturale né comporta decadenza della tutela (Cons. Stato, sez. VI, n. 3605 del 2022). Sull’estensione, richiama il principio per cui la tutela riguarda il bene nella sua consistenza complessiva e si estende alle parti realizzate in epoca posteriore, se entrano a far parte integrante dell’organismo (Cons. Stato, sez. VI, n. 54 del 2022).
Poiché le deduzioni di parte e la scarna relazione tecnica non evidenziano fatti erroneamente accertati né carenze o inattendibilità della valutazione contestata, si fronteggiano soltanto opinioni divergenti: prevale la posizione dell’organo istituzionalmente competente. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese stante l’opinabilità nel merito.
Nota della Redazione
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