Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3424 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con condanna dell’Amministrazione all’accredito delle somme spettanti, è eseguito mediante l’adozione di ogni atto necessario alla corresponsione degli importi dovuti. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per le esecuzioni contro le amministrazioni statali, l’inerzia dell’ente legittima la fissazione di un termine per l’ottemperanza e la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Il commissario è tenuto alla allocazione della somma in bilancio e al compimento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Al commissario nominato tra i dirigenti del medesimo Ministero non spetta alcun compenso, rientrando l’attività nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Messina, Sezione lavoro, aveva dichiarato il suo diritto a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire la Carta e ad accreditare le somme spettanti, per l’importo complessivo di € 2.000,00, oltre interessi legali.
Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. La causa è stata discussa in camera di consiglio e decisa con l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato in via preliminare i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza ottemperanda è stata notificata presso la sede dell’ente il 15 luglio 2024 ed è passata in giudicato, come attestato dal funzionario giudiziario. Dalla notifica è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
Su queste basi la Corte ha dichiarato l’obbligo del Ministero di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute, con esclusione delle spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda, in quanto distratte in favore del difensore che non è parte del giudizio di ottemperanza. Ha fissato il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.
Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario in possesso della necessaria professionalità. L’organo straordinario si insedia su richiesta della parte, corredata dalla dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, e provvede entro novanta giorni dalla ricezione.
La Corte ha precisato l’ampiezza del mandato commissariale: allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, reperimento materiale della somma. Ha escluso che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa possano giustificare l’inottemperanza, imponendo al commissario ogni iniziativa necessaria. Al termine è richiesta una dettagliata relazione al Tribunale.
Quanto al compenso, il Collegio ha escluso il diritto del commissario, nominato tra i dirigenti del medesimo Ministero resistente, richiamando l’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, che consente di applicare per analogia alle altre condanne al pagamento di somme la regola dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001. Le spese di lite del giudizio, liquidate equitativamente in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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