Claim “grigliato” e impegni AGCM: travisamento dei fatti e ingannevolezza (Cons. Stato n. 4828 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il carattere ingannevole di una pratica commerciale dipende dalla circostanza che essa non sia veritiera, perché contiene informazioni false o idonee a ingannare il consumatore medio sulle caratteristiche principali del prodotto, tra cui i metodi di fabbricazione. È pertanto ingannevole il claim “grigliato” riferito a prodotti il cui processo produttivo non prevede alcuna cottura alla griglia. Gli impegni che si limitano ad aggiungere una specificazione descrittiva di una fase produttiva inesistente non rimuovono il vizio, ma vi aggiungono una precisazione a sua volta falsa. La valutazione dell’AGCM sull’idoneità degli impegni è espressione di discrezionalità tecnica, ma resta sindacabile quando si fonda su un macroscopico travisamento dei fatti.
Il Fatto
Una società concorrente nel segmento delle conserve ittiche segnala all’AGCM una presunta pratica commerciale scorretta posta in essere da un’altra impresa, consistente nell’impiego del claim “grigliato/grigliati” sulle confezioni dei filetti di salmone e sgombro. Secondo la segnalante, le conserve non sarebbero cotte alla griglia ma ne avrebbero solo l’aspetto esteriore, con induzione in errore del consumatore su una caratteristica rilevante del prodotto, cioè il metodo di fabbricazione.
L’Autorità avvia il procedimento istruttorio. Nel corso dello stesso il professionista presenta un’offerta formale di impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento sulle procedure istruttorie: modifica della comunicazione commerciale mediante l’aggiunta della dicitura secondo cui la grigliatura è una delle fasi del processo di cottura. L’AGCM ritiene gli impegni idonei e chiude il procedimento senza accertare violazioni. La segnalante impugna la decisione davanti al TAR Lazio, che respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile quello incidentale. Propone quindi appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta in via preliminare le eccezioni di inammissibilità per difetto di legittimazione e di interesse. Ribadisce che anche il soggetto non destinatario di un provvedimento può agire se la sua posizione è normativamente qualificata e differenziata. La segnalante è al tempo stesso concorrente diretta del professionista nel medesimo segmento di mercato: il pregiudizio concorrenziale non è ipotetico, poiché l’accettazione degli impegni altera le condizioni di concorrenza e impone alla segnalante standard informativi differenti. Le eccezioni sono respinte.
Sul merito il primo motivo di appello è fondato. Il TAR aveva avallato la determinazione dell’Autorità muovendo dal presupposto che la fase di grigliatura esistesse, sia pur come componente parziale di un ciclo di cottura più ampio. Tale assunto non è confortato dagli atti. Il processo produttivo consiste in una marchiatura superficiale ad alta temperatura, di circa due secondi, applicata su un solo lato del prodotto, con scopo di effetto visivo e non di cottura. La conferma è offerta dall’etichetta, che nella lista degli ingredienti riporta la dicitura «crudo introdotto»: il prodotto entra crudo nella confezione e la sterilizzazione finale costituisce l’unica fase di cottura effettiva.
L’argomento “metonimico” accolto dall’Autorità — e avallato dal TAR — non trova riscontro nella realtà fattuale documentata. La specificazione introdotta dagli impegni descrive una fase produttiva inesistente: non chiarisce un’informazione veritiera ma imprecisa, bensì aggiunge una precisazione ingannevole ad un claim già idoneo a indurre in inganno. Richiamando la propria costante giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3385 del 2021), la Corte osserva che la pratica è ingannevole quando contiene informazioni false sulle caratteristiche principali del prodotto. Il claim integra la violazione dell’art. 21, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo e dell’art. 7 del Reg. UE n. 1169/2011.
Il travisamento manifesto dei fatti supera il limite della discrezionalità tecnica e rende la determinazione sindacabile nel merito della valutazione. Assorbito il secondo e il terzo motivo, la Corte li ritiene comunque fondati: l’AGCM si è limitata a recepire la relazione di parte, senza autonoma valutazione, e la motivazione non chiarisce perché l’impegno non risultasse ingannevole. Neppure la complessità degli adeguamenti aziendali offre un argomento dirimente. L’appello è accolto, gli atti impugnati sono annullati e le spese del doppio grado poste a carico dell’Autorità e del professionista.
Nota della Redazione
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