Ottemperanza e nullità degli atti elusivi del giudicato sui valichi montani (TAR Lombardia n. 482 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’elusione del giudicato quando l’amministrazione, pur formalmente adempiendo, raggiunga un risultato sostanziale difforme dall’obiettivo imposto dalla sentenza ottemperanda. Ove il decisum non lasci alcun margine di discrezionalità e richieda solo l’applicazione di una metodologia tecnico-scientifica, l’attività amministrativa risulta completamente conformata nel suo scopo. La carenza di istruttoria e di motivazione, che non esterni le ragioni di uno scostamento rispetto ai dati tecnici disponibili, integra elusione e determina la nullità degli atti adottati. Il giudice può nominare un Commissario ad acta e, in applicazione del principio di precauzione, imporre una tutela provvisoria dei beni protetti.

Il Fatto

L’associazione ricorrente, riconosciuta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349 del 1986, ha chiesto l’ottemperanza alle sentenze del TAR Lombardia n. 852 del 5 aprile 2023 e n. 2342 del 28 novembre 2020. La vicenda riguarda l’individuazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna nel territorio lombardo.

Con la sentenza n. 852/2023, resa all’esito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 43, comma 3, della legge regionale n. 26 del 1993, era stato imposto alla Regione e alla Provincia di Sondrio di individuare, entro 120 giorni, tutti i valichi da sottoporre a tutela assoluta. Il Consiglio regionale, con deliberazione n. 53 del 27 luglio 2023, recependo solo in parte la proposta della Giunta, ha individuato quattro ulteriori valichi. Da qui il ricorso, con richiesta di nullità degli atti e nomina di un Commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità. La richiesta di ottemperanza si concentra sulla sola sentenza n. 852/2023, che ha assorbito le questioni già oggetto della n. 2342/2020. La pendenza dell’appello avverso la n. 852/2023 non impedisce l’azione, poiché ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b, cod. proc. amm. essa può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze esecutive.

Nel delimitare l’effetto conformativo del giudicato, il Tribunale richiama la triplice operazione logico-giuridica elaborata dalla giurisprudenza: interpretazione del decisum, accertamento del comportamento tenuto e valutazione della conformità. Viene ripreso l’indirizzo del Consiglio di Stato n. 5880 del 2022 e della Sezione VI n. 6197 del 2023, secondo cui la portata del giudicato si ricostruisce dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione.

La sentenza n. 852/2023 non richiedeva adempimenti meramente procedimentali, ma imponeva un obiettivo sostanziale privo di margine discrezionale. Non residuava alcun tratto libero per l’amministrazione: occorreva garantire il divieto di caccia su tutti i valichi interessati dalle rotte migratorie.

Gli atti regionali non si fondano su un’adeguata istruttoria. Lo studio tecnico-scientifico dell’Università dell’Insubria e dell’ERSAF indica almeno 42 valichi da tutelare, mentre le deliberazioni ne individuano 23 e 24 senza esternare le ragioni dello scostamento. Le determinazioni risultano pertanto elusive del dictum giurisdizionale.

Il Collegio dichiara la nullità di entrambe le deliberazioni e affida l’esecuzione a un Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale dell’ISPRA, con termine di 150 giorni. In applicazione del principio di precauzione, impone alla Regione la tutela provvisoria dei 42 valichi indicati nello studio, rinviando la pronuncia sulle spese al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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