Fatturato SSN farmacie rurali: ticket e sconti esclusi fino al 2018 (Cons. Stato n. 449 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA, rilevante ai fini della modulazione degli sconti dovuti dalle farmacie, è determinato secondo le determinazioni regionali vigenti al 31 dicembre 2018, fatte salve dall’art. 1, comma 40-bis, legge n. 662 del 1996. Il giudicato di annullamento che abbia caducato le note regionali nella parte in cui includevano nel calcolo il ticket e gli sconti imposti per legge spiega effetto conformativo sull’intera disciplina regionale del fatturato, anche quando la pronuncia abbia avuto ad oggetto una diversa fattispecie di sconto, se l’amministrazione aveva dichiarato di applicare le medesime modalità di calcolo. La clausola di salvaguardia opera quale norma di tutela dell’affidamento delle farmacie sull’applicazione delle singole discipline regionali pregresse. La nuova interpretazione unitaria dettata dal legislatore statale è vincolante solo a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il Fatto

Una farmacia rurale e l’organizzazione sindacale dei titolari di farmacia impugnavano davanti al TAR Piemonte la nota regionale del 17 gennaio 2019, con cui il settore assistenza farmaceutica aveva impartito alle ASL indicazioni per il calcolo del fatturato SSN rilevante in materia di sconto, richiamando le precedenti note del 2017 e del 2009.

Il TAR accoglieva in parte il ricorso, escludendo dal fatturato il ticket e gli sconti incondizionati, sul rilievo che la clausola di salvaguardia dell’art. 1, comma 40-bis, legge n. 662 del 1996 non trovava applicazione, non esistendo al 31 dicembre 2018 alcun provvedimento validamente adottato che includesse quelle voci. Respingeva invece la censura relativa ai corrispettivi della distribuzione per conto e dei prodotti di assistenza integrativa per diabetici. Proponeva appello la Regione Piemonte, dolendosi dell’erronea rappresentazione dell’efficacia conformativa del giudicato formatosi sull’annullamento delle note pregresse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la filiera del prezzo dei farmaci rimborsabili e le quote di spettanza fissate dall’art. 1, comma 40, legge n. 662 del 1996. La percentuale di sconto dovuta dalle farmacie era ridotta per le farmacie rurali sussidiate in ragione del fatturato annuo SSN al netto dell’IVA, con soglie espresse in cifre e fasce di esenzione: da qui l’interesse all’esatta individuazione delle voci computabili. L’art. 1, comma 551, lett. b), legge n. 145 del 2018 ha introdotto il comma 40-bis, che dal 1° gennaio 2019 elenca le componenti concorrenti al calcolo — farmaci ceduti, remunerazione della distribuzione in nome e per conto, prestazioni integrative e protesiche, quote di partecipazione a carico dell’assistito — ed esclude IVA, trattenute convenzionali e di legge, sconti sul prezzo, quota a carico dei cittadini e remunerazione delle ulteriori prestazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 2009.

La nota impugnata, adottata nel gennaio 2019 ma riferita all’annualità 2018, poteva avere valore meramente ricognitivo della disciplina regionale vigente al 31 dicembre 2018. Essa richiamava la nota del 2017, a sua volta annullata dal TAR Piemonte n. 534/2022 perché confermativa della nota del 2009, a sua volta parzialmente annullata dalla sentenza TAR Piemonte n. 675/2016, limitatamente al ticket e agli sconti imposti per legge, quali voci di costo non imputabili al fatturato in regime di SSN.

L’argomento dell’appellante secondo cui quel giudicato riguardava solo lo sconto del d.l. n. 39 del 2009 non persuade. La nota del 2009 enunciava espressamente che le modalità di calcolo valevano per tutte le fattispecie che richiamavano la medesima dizione, comprese quelle dell’art. 1, comma 40. La Regione aveva dunque inteso applicare lo stesso criterio a entrambe le ipotesi, e l’annullamento ha inciso sulle modalità di calcolo anche ai fini della disposizione del 1996. Sarebbe altrimenti inspiegabile l’ulteriore annullamento della nota del 2017, che aveva a oggetto proprio il calcolo del fatturato SSN ai sensi del comma 40.

Ne segue che al 31 dicembre 2018 la disciplina piemontese, per effetto dei due giudicati, imponeva di escludere dal fatturato ticket e quote di sconto di legge. L’avvenuta inclusione del ticket nella nuova disciplina statale non è dirimente, perché il legislatore ha fatto decorrere la cogenza dell’interpretazione unitaria solo dal 1° gennaio 2019, verosimilmente proprio per tutelare l’affidamento delle farmacie. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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