Strutture provvisorie post sisma: cessata l’emergenza non hanno più titolo (TAR Abruzzo n. 489 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco per fronteggiare l’emergenza sismica e consentire la realizzazione di strutture operative provvisorie a servizio dei cantieri sono provvedimenti extra ordinem, destinati a produrre effetti limitati nel tempo e rigorosamente legati alla situazione emergenziale che ne ha imposto l’adozione. La loro finalità è la tutela della salute dei lavoratori e dell’igiene pubblica nel periodo di difficoltà abitativa, non l’agevolazione dell’attività imprenditoriale di ricostruzione. Cessata ex lege la fase emergenziale, e ripristinate condizioni alloggiative ordinarie, i manufatti provvisori non trovano più legittimazione e il Comune può disporne la rimozione, senza che in capo ai titolari sussista alcuna aspettativa qualificata. La comunicazione di avvio del procedimento mediante avviso pubblico è legittima quando i destinatari superano il numero di cinquanta, per applicazione analogica della regola dettata in materia espropriativa.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una struttura operativa provvisoria realizzata a servizio delle maestranze impegnate nei cantieri della ricostruzione post sisma, impugnava l’ordinanza sindacale con cui il Comune aveva revocato i precedenti provvedimenti emergenziali, la deliberazione di Giunta che aveva fissato in diciotto mesi il termine per la rimozione dei manufatti, l’avviso di avvio del procedimento e la successiva comunicazione dell’inizio dei controlli di polizia edilizia.
Deduceva la violazione delle garanzie partecipative, del legittimo affidamento, l’erroneità dei presupposti e il travisamento dei fatti, sostenendo che le ordinanze del 2010 e del 2011 fossero funzionalmente legate all’attività di ricostruzione e non al solo stato di emergenza. Il Comune si costituiva chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama un proprio orientamento, espresso a partire dalla sentenza n. 35/2021, e lo conferma. Le ordinanze sindacali istitutive delle strutture provvisorie sono ordinanze contingibili e urgenti: la loro efficacia è per definizione temporanea e collegata alla sola esigenza di fronteggiare l’emergenza. La tesi della ricorrente, secondo cui la ratio sarebbe quella di fornire uno strumento efficiente alle imprese per la ricostruzione, non trova riscontro nel tenore dei provvedimenti, che si fondano sull’interesse alla salute dei lavoratori e dei cittadini e alla salvaguardia dell’ordine e dell’igiene pubblici.
La Corte affronta poi il rapporto con il precedente di questo TAR n. 813/2015. Quella pronuncia aveva escluso l’abusività delle costruzioni al momento del ricorso, ma non aveva affatto affermato l’ultrattività delle ordinanze annullate. Una cosa è riconoscere la legittimità dei manufatti in presenza di titoli abilitativi, altra è sostenere la perdurante efficacia di provvedimenti emergenziali dopo la loro revoca. La necessità di valutare la posizione dei singoli è comunque soddisfatta: il Comune ha subordinato la rimozione alla conclusione del procedimento aperto con avviso pubblico del 24 aprile 2016, consentendo alle imprese di partecipare e depositare memorie ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241/1990.
Quanto alla modalità impersonale della comunicazione di avvio, il Collegio richiama l’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001, che consente l’avviso mediante pubblico avviso quando i destinatari superino cinquanta. La regola, pur dettata in materia espropriativa, è suscettibile di applicazione analogica agli altri procedimenti amministrativi, stante l’identità degli interessi in gioco. Il numero dei destinatari, pari a centosei, giustificava quindi la comunicazione generalizzata.
Nel merito, una volta ripristinate le condizioni alloggiative ordinarie, appare razionale la scelta del Comune di chiudere il regime derogatorio. La struttura nasce per definizione come provvisoria e legata allo stato di emergenza, sicché il titolare era consapevole, fin dalla presentazione della comunicazione, dell’onere di rimozione. La lettura è confermata dal Cons. Stato n. 7488/2024, secondo cui, cessata la fase emergenziale, le strutture operative provvisorie non sono più legittimate dalle ordinanze del 2010 e del 2011. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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