Strutture provvisorie post sisma: cessata l’emergenza, legittima la rimozione (TAR Abruzzo n. 488 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti che hanno consentito la realizzazione delle strutture operative provvisorie a servizio dei cantieri post sisma esauriscono i loro effetti con la cessazione dello stato di emergenza, cui sono rigorosamente legate. Venuto meno il presupposto emergenziale per effetto della legge n. 134/2012 e della successiva ripianificazione comunale, è legittima la scelta dell’Amministrazione di disporre la rimozione dei manufatti provvisori e il ripristino dello stato dei luoghi. Non sussiste affidamento qualificato in capo ai titolari, consapevoli fin dall’origine della natura provvisoria delle strutture e della loro destinazione temporanea. La comunicazione impersonale di avvio del procedimento è legittima quando i destinatari superano le cinquanta unità, per applicazione analogica dell’art. 11 d.P.R. n. 327/2001.
Il Fatto
La ricorrente, società esercente attività di impresa, aveva realizzato strutture operative provvisorie a servizio delle maestranze impegnate nei cantieri di ricostruzione in forza delle Ordinanze sindacali n. 711/2010 e n. 37/2011. Tali provvedimenti erano finalizzati a fronteggiare il degrado ambientale, urbano e sociale conseguente al sisma del 2009.
Cessata ex lege la fase emergenziale al 31 agosto 2012, il Comune avviava un percorso di ripianificazione e, con deliberazione di Giunta Comunale n. 392 del 27.10.2015 e successivi atti, disponeva la rimozione dei manufatti entro diciotto mesi, prevedendo controlli dall’Ispettorato Urbanistico. La società impugnava l’ordinanza sindacale di revoca, la delibera, l’avviso pubblico e l’atto di avvio dei controlli, lamentando violazione del legittimo affidamento, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il proprio orientamento consolidato a partire dalla sentenza n. 35/2021, ribadendo che le ordinanze sindacali sono provvedimenti extra-ordinem, destinati a produrre effetti limitati nel tempo e legati all’esigenza contingente. La loro ratio risiede nella sola tutela della salute dei lavoratori e dell’igiene pubblica, non nell’attività di ricostruzione.
Con la cessazione dell’emergenza e il ripristino delle condizioni alloggiative ordinarie, la scelta del Comune di porre fine al regime derogatorio appare razionale. Le strutture, per loro natura provvisorie, non hanno più motivo di essere mantenute: nessuna aspettativa qualificata poteva sussistere, essendo i titolari consapevoli fin dal 2010 dell’obbligo di rimozione.
Quanto alla modalità di comunicazione, la Corte ritiene infondata la censura sulla comunicazione impersonale. L’art. 11 d.P.R. n. 327/2001, che fissa in cinquanta il numero oltre il quale è ammesso il pubblico avviso, è suscettibile di applicazione analogica anche agli altri procedimenti amministrativi, stante l’identità degli interessi in discussione.
Il Collegio valorizza inoltre la deliberazione di Giunta n. 468/2017, che indica quale obiettivo la progressiva riqualificazione delle aree interessate dalle trasformazioni indotte dal sisma. La ricorrente non dimostra alcun autorizzazione successiva alla scadenza dell’emergenza: le verifiche comunali, intervenute nella vigenza delle ordinanze, erano intese solo a riscontrare la conformità ai parametri.
La lettura è confermata dalla giurisprudenza richiamata, secondo cui, cessata la fase di emergenza, le strutture operative provvisorie non sono più legittimate dalle ordinanze del 2010 e del 2011. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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