Acquisizione al patrimonio comunale e carenza di legittimazione alla SCIA di conformazione (TAR Abruzzo n. 476 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine di novanta giorni fissato dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 determina l’acquisizione di diritto dell’area di sedime e del manufatto al patrimonio comunale, con effetto dichiarativo dell’atto che la accerta. L’istanza di conformazione di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 osta all’acquisizione solo se tempestivamente proposta prima della scadenza del termine. Una volta perfezionatasi la fattispecie acquisitiva, il privato perde la titolarità del diritto di proprietà e, con essa, la legittimazione a presentare la SCIA per il ripristino dello stato autorizzato del manufatto. Il diniego comunale che fondi il proprio rigetto su una di tali autonome e autosufficienti ragioni è legittimo; le restanti censure restano assorbite.

Il Fatto

A seguito del sisma del 6 aprile 2009 l’abitazione del ricorrente divenne inagibile. Il ricorrente presentò al Comune dell’Aquila istanza per realizzare un manufatto temporaneo ad uso abitativo ai sensi della deliberazione consiliare n. 58 del 25 maggio 2009, su terreno ricadente in zona destinata a parco pubblico urbano territoriale.

Accertate difformità sostanziali rispetto al progetto, fu riconosciuta in via definitiva la responsabilità penale del ricorrente ex art. 44, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, con sanzione accessoria della demolizione. Il Comune ordinò poi la demolizione delle opere abusive ai sensi dell’art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380/2001. Seguirono il rigetto dell’istanza di sanatoria, i contenziosi definiti con pronunce favorevoli al Comune e l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area. Il ricorrente propose infine una SCIA per il ripristino dello stato autorizzato, rimossa la quale il Comune ne dichiarò l’inefficacia. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il diniego impugnato si fonda su una pluralità di ragioni autonome e singolarmente sufficienti: carenza di legittimazione, carenza del titolo edilizio e sussistenza del vincolo paesaggistico. La prima censura contesta proprio l’asserita perdita, in capo al ricorrente, della facoltà di disporre dell’area e del manufatto.

Il Tribunale richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2023, che ha qualificato l’inottemperanza all’ordine di demolizione come illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dall’illecito commissivo presupposto. Da tale principio deriva che la mancata esecuzione impone al Comune l’adozione di un atto formale di acquisizione, salvo che sia stata proposta l’istanza di conformazione o sia dimostrata la non imputabilità dell’inottemperanza. L’atto di acquisizione ha natura dichiarativa e l’acquisto si produce ipso iure alla scadenza del termine.

Il Collegio precisa che la pendenza dell’istanza di sanatoria determina solo una temporanea inefficacia dell’ordine di demolizione, destinata a cessare con la definizione sfavorevole del procedimento, con riespansione automatica dell’efficacia. Il termine utile resta quello assegnato con l’originario provvedimento, entro il quale il proprietario deve attivarsi per evitare la perdita del diritto. Il momento acquisitivo va individuato nel 91° giorno successivo alla comunicazione dell’ordinanza, anche se l’accertamento dell’inottemperanza sia intervenuto dopo.

Nel caso concreto la SCIA fu presentata quando la fattispecie acquisitiva si era già perfezionata. Il rigetto è dunque correttamente motivato dalla carenza di legittimazione, poiché al momento della presentazione il ricorrente aveva già perso la titolarità del diritto di proprietà. L’infondatezza di questa censura è sufficiente a sostenere la legittimità del provvedimento: l’eventuale fondatezza delle altre resta assorbita, non potendo condurre all’annullamento. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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