Cambio del cognome: la P.A. deve motivare il sacrificio dell’identità personale (Cons. Stato n. 4900 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al nome e al cognome è diritto fondamentale e assoluto della persona, espressione dell’identità personale tutelata dall’art. 2 Cost., dall’art. 8 CEDU e dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali UE. La domanda di cambio del cognome ai sensi dell’art. 89 del d.P.R. n. 396/2000 attribuisce al richiedente una posizione di interesse legittimo rispetto a un potere di natura discrezionale del Prefetto, che deve bilanciare l’interesse privato con quello pubblico alla stabile identificazione della persona. Il rigetto è legittimo solo quando la P.A. individui puntuali ragioni di pubblico interesse idonee a giustificare il sacrificio dell’interesse privato, con motivazione che dia conto del processo argomentativo seguito. Non può fondare il diniego il rilievo che il legame affettivo con un territorio non sia esclusivo della singola famiglia, né l’indicazione di soluzioni alternative rimesse alla sola scelta dell’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente, diplomatico in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri, ha chiesto al Prefetto di Napoli il cambio del proprio cognome, dapprima nella forma “Bianchi di Antilia” e poi, per rettifica, in “Bianchi di Montano Antilia”. A sostegno ha dedotto il forte legame della famiglia d’origine con quel Comune, i cui componenti hanno ricoperto cariche di rilievo, l’intento di preservare il legame con i luoghi degli antenati e l’esigenza di evitare omonimie, risultando otto tra colleghi e funzionari con lo stesso cognome nell’ambiente di lavoro.

Con provvedimento prot. n. 0105881 del 6 aprile 2021 il Prefetto ha respinto l’istanza, ritenendo il cambio di cognome di carattere eccezionale e la posizione dell’istante recessiva rispetto all’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona; ha inoltre suggerito di risolvere l’omonimia con l’aggiunta del cognome materno. Il TAR Campania ha respinto il ricorso e l’interessato ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 89 del d.P.R. n. 396/2000 consente il cambio o l’aggiunta del cognome su domanda al Prefetto, con l’onere di esporre le ragioni a fondamento della richiesta, mentre l’art. 6 c.c. esclude cambiamenti al di fuori dei casi e delle formalità di legge. Da ciò deriva che non esiste un diritto soggettivo al mutamento: la P.A. verifica la meritevolezza delle ragioni, l’assenza di ostacoli di pubblico interesse e l’idoneità della documentazione.

Il Consiglio di Stato valorizza il mutamento di prospettiva della giurisprudenza costituzionale. Dal cognome come segno distintivo della famiglia (Corte cost., ordinanze n. 176/1988 e n. 586/1988) si è passati alla sua configurazione come espressione dell’identità del singolo (Corte cost. n. 286/2016), con richiamo alla recente pronuncia Cons. Stato, Sez. III, n. 8422/2023 e alla n. 1015/2025. Ne consegue che la richiesta va esaminata in modo scrupoloso e la discrezionalità amministrativa resta circoscritta all’individuazione di puntuali ragioni pubblicistiche, secondo il consolidato orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. III, n. 6462/2019, n. 5021/2013 e Sez. IV, n. 2320/2006.

Nel caso concreto l’interesse addotto non è futile: l’inserimento del riferimento geografico persegue il riconoscimento dell’appartenenza a una stirpe con illustri antenati e, insieme, la distinzione dai molti che portano il medesimo cognome, con utilità anche nella carriera diplomatica. L’Amministrazione ha invece negato il cambio limitandosi ad affermare che il legame affettivo con un territorio non è esclusivo della singola famiglia, senza considerare che il riferimento territoriale serve proprio a identificare la progenie di appartenenza.

Il Collegio ritiene quindi che il diniego sia viziato da difetto di motivazione, non essendo stati addotti puntuali motivi di pubblico interesse idonei a giustificare il sacrificio dell’interesse privato. L’appello è accolto, la sentenza riformata e il ricorso di primo grado accolto con annullamento del diniego. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della particolarità e novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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