Cambio di cognome e bilanciamento tra interesse privato e certezza dello status (TAR Sardegna n. 339 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il cambio del cognome disciplinato dall’art. 89 d.P.R. n. 396/2000 integra un potere di natura discrezionale, il cui esercizio impone il bilanciamento tra l’interesse del richiedente e l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona. La norma indica fattispecie tipiche in cui l’interesse del singolo è sempre prevalente; per il resto la modifica è ammessa solo previa valutazione caso per caso. Non sussiste un diritto indiscriminato al cambio del cognome, subordinato alla sola assenza di gravi ragioni impeditive di interesse pubblico. Le esigenze di certezza dello status giuridico e sociale e di pronta individuazione delle persone prevalgono quando le ragioni addotte dal privato abbiano carattere meramente pratico. Assume rilievo centrale, in senso ostativo, il cognome discendente da adozione e attribuito con sentenza.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino italiano e algerino, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Cagliari ha rigettato l’istanza di modifica del cognome, volta a trasformarlo con cancellazione del cognome aggiunto in seguito alla propria adozione da parte di un cittadino italiano, disposta con sentenza del Tribunale di Cagliari. L’istanza era motivata dal fatto che la legislazione algerina non conosce l’adozione tra maggiorenni e non riconosce, dunque, l’avvenuta assunzione del cognome adottivo.

Da qui, secondo il ricorrente, deriverebbero concreti ostacoli: la diversità dei dati tra i due passaporti, le difficoltà di ingresso e uscita dall’Algeria, il mancato riconoscimento dei figli da parte dell’ordinamento algerino e l’impossibilità di iscrivere all’anagrafe algerina la figlia minore. Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo si sono costituti chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR muove dall’art. 6 cod. civ., che ammette cambiamenti al nome solo nei casi e con le formalità di legge, esprimendo la tendenziale preferenza dell’ordinamento per la certezza e stabilità del nome. L’interesse pubblico sotteso attiene alla certezza dello status e alla pronta individuazione delle persone, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 5021 del 2013.

La disciplina specifica è dettata dall’art. 89 d.P.R. n. 396/2000, come modificato dal d.P.R. n. 54/2012, che configura un potere discrezionale. Il suo esercizio richiede il bilanciamento tra l’interesse del richiedente — che deve circostanziare le ragioni dell’istanza — e quello pubblico alla stabilità degli elementi identificativi, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 2320 del 2006 e, più di recente, da TAR Trieste n. 348 del 2021. La circolare del Ministero dell’Interno n. 14 del 21.05.2012 valorizza il giudizio di ponderazione del Prefetto, sorretto da motivazione adeguata.

Il Collegio ammette che l’istanza possa esprimere interessi atipici rispetto a quelli tipizzati dalla norma, purché meritevoli di tutela e non antitetici all’interesse pubblico, richiamando TAR Sardegna n. 710 del 2022. Sul punto rileva che l’amministrazione non può pretendere che la motivazione del cambio corrisponda a esigenze collettive, ma deve valutare se il nuovo cognome svolga una funzione di identificazione e riconoscibilità sociale equivalente, secondo TAR Brescia n. 430 del 2022.

Applicando tali coordinate, il TAR ritiene il diniego congruamente motivato. La Prefettura aveva evidenziato che non risultavano impedimenti del consolato algerino agli aggiornamenti anagrafici, che il ricorrente pareva in possesso della doppia cittadinanza e che era ancora titolare di carta d’identità intestata al solo cognome originario. La tesi del primo motivo «prova troppo», pretendendo un diritto indiscriminato al cambio salvo gravi ragioni impeditive, non confortata dalla disciplina.

Quanto al secondo motivo, le difficoltà pratiche addotte, anche a volerle considerare astrattamente rilevanti, risultano superate dalla valutazione prefettizia e non valgono a vincere le esigenze di certezza dello status. Assume peso decisivo il fatto che il cognome da eliminare discenda dall’adozione e sia stato attribuito con sentenza, rivestendo centrale rilevanza sotto il profilo dell’identificazione sociale in Italia. Il ricorso è dunque infondato e va rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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