Contributi alluvione: prova delle scorte e sufficienza di un solo motivo legittimo (Cons. Stato n. 4900 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il valore delle scorte danneggiate da evento calamitoso può essere determinato dall’amministrazione sulla base di elementi indiziari chiari, precisi e concordanti, desunti da atti coevi all’evento e dalle dichiarazioni fiscali, mentre l’atto di rettifica del valore stipulato successivamente non ha efficacia probatoria verso i terzi né portata fidefaciente. Il bando che esclude il finanziamento della sola parte eccedente il danno effettivo non impone all’amministrazione di liquidare d’ufficio l’importo corrispondente al diverso valore documentato, se l’istante non ha formulato alcuna domanda in tal senso nel procedimento, e l’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, richiamato dalla disciplina regionale, esclude la doverosità di una liquidazione così ridotta rispetto alla richiesta. L’atto amministrativo fondato su una pluralità di ragioni autonome resta legittimo quando una sola è idonea a sorreggerlo: le censure avverso le altre perdono interesse e sono inammissibili, così come quelle rivolte a mere argomentazioni ad abundantia della sentenza impugnata.

Il Fatto

La titolare di un’azienda agricola ha impugnato i decreti con cui la Regione ha dichiarato non ammissibili a contributo i progetti di ripristino delle scorte e delle strutture aziendali danneggiate da piogge alluvionali, liquidando al contempo un contributo a saldo per il ripristino di mezzi e attrezzature. Il TAR Marche ha rigettato il ricorso, ritenendo ragionevole la quantificazione delle scorte operata dall’amministrazione, legittima la determinazione d’ufficio del contributo in mancanza di documentazione, e non provata l’esistenza di alcuni beni.

L’originaria ricorrente ha proposto appello, contestando la valutazione delle scorte, la rilevanza dell’asserita abusività delle serre, la perentorietà dei termini per il deposito documentale e l’esclusione di una fattura relativa alle vasche. La Regione ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha dichiarato infondato l’appello, rilevando che i motivi di primo grado sono stati essenzialmente reiterati. Sulla quantificazione delle scorte, il Collegio ha confermato la solidità della ricostruzione fondata su indizi desunti dall’atto di donazione stipulato immediatamente prima dell’evento, dalle dichiarazioni fiscali e dalle domande presentate per altri contributi. La censura dell’appellante si regge su un atto di rettifica che ha forza di legge solo tra le parti, non rispetto ai terzi, e che comunque, essendo intervenuto nel 2014 e nel corso del procedimento, presenta elementi indiziari labili.

Quanto alla domanda in subordine, volta a ottenere il finanziamento nei limiti del valore risultante dall’atto di donazione, l’appellante ha confermato di non averla formulata nel procedimento, ritenendo che l’Ufficio dovesse provvedere d’ufficio. Il Collegio ha escluso questa doverosità richiamando l’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, espressamente previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 918 del 2011.

Sulle serre, la Corte ha qualificato la relativa argomentazione come ulteriore motivazione posta a fondamento del rigetto del beneficio. Il rigetto della doglianza principale rende quindi priva di interesse la censura sulla asserita abusività. Il Collegio ha richiamato il principio per cui, ai fini della legittimità di un atto fondato su una pluralità di ragioni autonome, è sufficiente che una sola sia idonea a supportarlo, con assorbimento delle censure avverso gli altri motivi (Cons. Stato n. 759 del 2023; Cons. Stato n. 1331 del 2026).

Analogamente, la censura sulla natura del termine per il deposito documentale è stata dichiarata inammissibile, perché rivolta avverso un’argomentazione ad abundantiam della sentenza, priva di effetti sul dispositivo (Cass. n. 1770 del 2025). Quanto alla documentazione di fine lavori, l’appellante non ha colto la ratio della decisione, incentrata sull’assenza di prova dei lavori svolti. Il secondo motivo è stato respinto, non essendo stata fornita nel procedimento la prova dell’esistenza delle vasche anteriormente all’alluvione, né della consegna informale delle fotografie agli accertatori. L’appello è stato quindi rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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