Scorrimento graduatorie e nuovo concorso: obbligo di motivazione rafforzata (Cons. Stato n. 4899 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la copertura dei posti vacanti segue la regola dello scorrimento della medesima, con preferenza rispetto all’indizione di un nuovo concorso. La disciplina positiva non attribuisce agli idonei un diritto soggettivo all’assunzione, ma impone all’amministrazione che intenda derogare un rigoroso obbligo di motivazione. La scelta di un nuovo concorso è legittima quando sussista una rilevante differenza di contenuto sostanziale tra i posti messi a concorso, da ricostruire alla luce delle prove di esame e dei requisiti di partecipazione, non dell’inquadramento formale né della collocazione organizzativa. Il limite dei posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso (art. 91, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000) richiede prova specifica e non si desume da espressioni equivalenti a “posto vacante”.
Il Fatto
Il ricorrente si collocava al terzo posto della graduatoria di un concorso indetto nel 2022 da un Comune per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico, presso l’area gestione e organizzazione del territorio. Nel 2025 l’ente bandiva una nuova selezione per la medesima figura professionale, ma incardinata nell’area lavori pubblici, motivando con la necessità di competenze calibrate sui lavori pubblici e non sulla pianificazione territoriale e urbanistica.
Il ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale che indiceva il nuovo concorso. Il TAR Umbria accoglieva il ricorso applicando i principi dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, rilevando la sostanziale sovrapponibilità dei due bandi. Il Comune proponeva appello, deducendo la natura di posto di nuova istituzione e la diversità dei profili professionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta entrambi i motivi. Sul primo, la tesi dell’ente secondo cui il posto del 2025 sarebbe aggiuntivo rispetto alla dotazione organica esistente al momento del concorso del 2022 non è provata ed è smentita dal provvedimento impugnato. La determina richiama espressamente la copertura di posti vacanti e non menziona mai l’espressione “posto di nuova istituzione”.
Il Consiglio di Stato esclude che all’espressione “posto vacante” possa attribuirsi un significato diverso da quello comune e ordinario, e dunque una valenza meramente tecnico-finanziaria. Le delibere di approvazione del fabbisogno e del piano integrato non contengono la menzione chiara dell’istituzione di nuovi posti in organigramma. L’asserita identità dei posti A e B e l’uso del segno dell’addizione sono indizi equivoci: il segno può esprimere una nuova assunzione destinata a coprire un posto vacante.
Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 91, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui eccettua i posti istituiti o trasformati dopo l’indizione del concorso. Il precedente invocato dall’appellante, Cons. Stato, Sez. V, n. 3140 del 2025, non è pertinente, perché in quel caso la novità della posizione lavorativa non era contestata.
Sul secondo motivo, la Corte conferma la regola generale: in presenza di graduatoria efficace, lo scorrimento prevale sul nuovo concorso, salvo motivazione rafforzata della scelta derogatoria. La deroga è ammessa anche per differenza tra i profili professionali, ma la regola dello scorrimento presuppone identità dei posti, da verificare sul contenuto specifico della figura professionale, ricostruito attraverso prove e requisiti. Non è decisiva l’equivalenza dell’inquadramento economico, né sufficiente la diversa collocazione organizzativa.
Nel caso concreto i due bandi risultano del tutto sovrapponibili: requisiti e prove sostanzialmente uguali; identiche materie, dalla legislazione sui lavori pubblici alla sicurezza dei cantieri, all’espropriazione, alla pianificazione territoriale; conoscenze informatiche coincidenti, con il BIM collegato a CAD e GIS. L’innalzamento della soglia orale si spiega con la sufficienza della laurea di primo livello. Quanto al d.lgs. n. 36 del 2023, le novità non stravolgono il settore. La modifica sostanziale richiamata dall’Adunanza Plenaria attiene alle prove di esame, non alle novità legislative nelle singole materie. L’appello è quindi rigettato, con condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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