Silenzio della Questura sul rinnovo del permesso e obbligo di provvedere (TAR Puglia n. 490 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo, avviato d’ufficio o su istanza di parte, con un provvedimento espresso e motivato, in forza del generale dovere di buona amministrazione e correttezza. L’art. 2 della legge n. 241/1990 impone tale conclusione anche oltre le fattispecie espressamente tipizzate dalla legge, tutte le volte in cui sorga nel privato una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni dell’Amministrazione. In materia di rinnovo del permesso di soggiorno, l’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998 fissa in sessanta giorni il termine per il rilascio, il rinnovo o la conversione del titolo. Il mero avvio della fase di produzione del documento, non accompagnato dall’adozione del provvedimento conclusivo, non integra l’adempimento e non elide l’inerzia censurabile in sede di giurisdizione sul silenzio.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in scadenza, ha presentato alla Questura istanza di rinnovo. Decorso inutilmente il termine di legge, ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio rifiuto/inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione all’emissione di un provvedimento espresso.

Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione dell’Interno ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha rappresentato che il titolo era in produzione e che l’istruttoria si era protratta per l’inserimento nel sistema Schengen SIS II. Alla Camera di Consiglio il difensore del ricorrente ha però dichiarato che il permesso non era stato ancora rilasciato, chiedendo il passaggio in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione: la controversia non attiene a un permesso per protezione speciale, ma al rinnovo di un titolo per lavoro subordinato, materia rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Nel merito, il Tribunale richiama l’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, che impone di provvedere entro sessanta giorni dalla domanda, e l’art. 2 della legge n. 241/1990, che sancisce l’obbligo di conclusione con provvedimento espresso e motivato. Tale obbligo discende dal dovere di buona amministrazione e genera nel privato l’aspettativa a una risposta esplicita.

La Corte valorizza l’orientamento consolidato che, muovendo dalla doverosità dell’azione amministrativa e integrandola con le regole di ragionevolezza e buona fede, amplia l’ambito delle situazioni in cui sussiste l’obbligo di provvedere, anche oltre i casi espressamente riconosciuti dalla legge; richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 273 del 2015 e sez. V, n. 3487 del 2010. Nel giudizio sul silenzio il giudice di regola non può andare oltre la declaratoria di illegittimità dell’inerzia e l’ordine di provvedere.

Nel caso concreto il ricorrente vanta un interesse qualificato all’evasione dell’istanza nel termine di legge. Le circostanze sopravvenute rappresentate dall’Amministrazione — titolo in produzione e accertamenti per l’inserimento SIS II — sono giudicate irrilevanti, non essendo ancora intervenuto il provvedimento conclusivo e risultando ampiamente decorsi i termini per il rilascio.

Il ricorso è pertanto accolto e, ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., è ordinato alla Questura di provvedere con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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