Guardia zoofila ambientale, serve il riconoscimento ministeriale dell’associazione (TAR Puglia n. 489 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del decreto prefettizio di approvazione della nomina a guardia zoofila ambientale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, legge n. 189/2004, presuppone che l’associazione richiedente sia in possesso del riconoscimento previsto dalle circolari del Ministero dell’Interno. La qualificazione dell’ente si opera sullo statuto: se la tutela degli animali risulta finalità secondaria e ancillare rispetto alla preminente protezione ambientale, è necessario il riconoscimento ministeriale di cui all’art. 13 legge n. 349/1986. L’iscrizione nel registro regionale del volontariato e nel RUNTS non sostituisce l’iscrizione nell’albo regionale per la protezione degli animali. In presenza di provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola ragione giustificatrice sorregge l’atto e determina il rigetto delle censure residue.
Il Fatto
Un’organizzazione di volontariato operante in Puglia, in persona del proprio legale rappresentante, agisce in proprio e in nome dell’ente per ottenere l’annullamento del provvedimento con cui la Prefettura ha respinto l’istanza di rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia zoofila ambientale. Il diniego si fonda sulla mancanza, in capo all’associazione, del presupposto del necessario riconoscimento previsto dall’art. 6, comma 2, legge n. 189/2004.
I ricorrenti impugnano anche la comunicazione dei motivi ostativi e le circolari ministeriali del 2016 e del 2022, chiedendo l’accertamento del diritto al rilascio del decreto. L’istanza cautelare viene respinta in primo grado e l’appello cautelare è a sua volta rigettato dal Cons. Stato. La causa giunge così alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente il primo, il secondo e il quarto motivo, incentrati sulla asserita natura zoofila dell’associazione e sulla sufficienza dell’iscrizione nel registro regionale del volontariato e nel RUNTS. Il thema decidendum ruota attorno alla lettura dell’art. 6, comma 2, legge n. 189/2004, che affida la vigilanza sul rispetto delle norme di protezione degli animali alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
Il parametro applicativo è costituito dalle circolari del Ministero dell’Interno del 7 novembre 2016 e del 21 febbraio 2022, che individuano quattro categorie di associazioni abilitate: quelle riconosciute dal Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 13 legge n. 349/1986, quelle operanti nella difesa degli animali riconosciute da organi regionali, quelle individuate con decreto del Ministro della Salute e l’ENPA con le associazioni venatorie e agricole nazionali.
La Corte ritiene che la Prefettura abbia correttamente qualificato l’ente come associazione di protezione ambientale. Dall’esame dell’art. 3 dello statuto emerge che la tutela degli animali è finalità secondaria e ancillare rispetto a quella preminente di salvaguardia dell’ambiente, confermata dal comma 4 della stessa disposizione, che non contempla le attività di protezione animale. Il richiamo all’art. 12 dello statuto è irrilevante, riguardando solo le modalità di impiego delle guardie.
Il Collegio aggiunge, per completezza, che anche qualificando l’ente come associazione zoofila difetterebbe il riconoscimento regionale richiesto dalla lettera b) delle circolari. L’art. 19 legge reg. Puglia n. 2/2020 istituisce un apposito albo regionale cui possono iscriversi le associazioni di protezione animale: l’iscrizione al registro del volontariato e al RUNTS non integra il requisito, né rileva il riscontro regionale che aveva ritenuto sufficiente l’iscrizione al RUNTS.
Il terzo motivo, relativo al titolo consegnato dal legale rappresentante, è assorbito: il provvedimento è plurimotivato e la legittimità di una sola ragione giustificatrice è sufficiente al rigetto dell’intero ricorso, secondo il principio richiamato dalla Cons. Stato, sez. IV, n. 11285 del 2023. L’ultimo motivo, di censura delle circolari, è giudicato generico e infondato. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese per la novità della questione.
Nota della Redazione
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