Nesso causale e onere della prova per esposizione a uranio impoverito (TAR Sicilia n. 2977 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie insorte in militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in occasione del servizio prestato all’estero o presso poligoni di tiro, non è necessario il riscontro effettivo del nesso eziologico. La legge considera il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, con una presunzione relativa superabile solo dalla prova contraria. Grava pertanto sull’Amministrazione l’onere di dimostrare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Il parere obbligatorio e vincolante del Comitato di Verifica ha portata sostanzialmente provvedimentale e va impugnato unitamente all’atto conclusivo, che ha natura di atto complesso.

Il Fatto

Gli eredi di un ufficiale dell’Esercito italiano hanno impugnato gli atti con cui il Ministero della Difesa, sulla base dei pareri conformi del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ha respinto le istanze dirette al riconoscimento della causa di servizio ai sensi del d.P.R. n. 461/2001 e dello status di vittima del dovere ai sensi del d.P.R. n. 243/2006.

I ricorrenti hanno dedotto che l’Amministrazione non aveva valutato le molteplici attività svolte dall’ufficiale in diversi teatri operativi e poligoni militari, contesti caratterizzati da un consistente rischio di contaminazione da uranio impoverito e da nanoparticelle di metalli pesanti, come attestato dai rapporti informativi dei superiori gerarchici. Il Comitato aveva escluso la riconducibilità della patologia al servizio, richiamando la sua peculiare natura e l’assenza di evidenze scientifiche su un aumento di incidenza nel personale militare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Economia per il Comitato di Verifica. L’eccezione è respinta: i pareri del Comitato, organo tecnico a funzione consultiva vincolante, hanno portata sostanzialmente provvedimentale e sono impugnabili unitamente agli atti conclusivi del procedimento. Il decreto ministeriale di diniego costituisce atto complesso, espressione di una potestà decisionale intestata congiuntamente a due organi pubblici.

Nel merito, il TAR richiama le sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12, 13, 14 e 15 del 2025, che hanno composto il contrasto sull’onus probandi. Secondo un primo orientamento, l’accertamento seguiva le regole generali del d.P.R. n. 461/2001, con prova in positivo del nesso causale a carico del dipendente. Secondo l’orientamento opposto, l’art. 603 c.o.m. pone una presunzione relativa di dipendenza da causa di servizio per il personale esposto a particolari fattori di rischio, superabile con la prova contraria del Ministero.

Il Collegio aderisce a quest’ultima impostazione. La Plenaria ha evidenziato che, in presenza di patologie multifattoriali come quelle tumorali, l’applicazione delle sole regole generali tradurrebbe il rischio della causa ignota in un onere della prova insostenibile per il militare, con vuoti di tutela e irresponsabilità dell’Amministrazione, nondimeno soggetta all’obbligo di tutela dell’integrità fisica del lavoratore ex art. 2087 cod. civ..

Applicando tale principio, il TAR rileva che i rapporti informativi allegati alla pratica dimostrano il servizio prestato dall’ufficiale in teatri operativi e poligoni militari, con esposizione al rischio di contaminazione. Fornita la prova del servizio e della sua riconducibilità al rischio professionale, l’onere di individuare un nesso causale alternativo trasla sull’Amministrazione. Questa, né in sede procedimentale né in giudizio, ha offerto adeguata dimostrazione. I pareri del Comitato si limitano a negare il riconoscimento in modo generico e apodittico, senza alcuna dimostrazione scientifica di una eziopatogenesi alternativa.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna delle Amministrazioni resistenti, in parti uguali e in solido, alle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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