Offerta tecnica incompleta e soccorso istruttorio: no alla valutazione della commissione (Cons. Stato n. 4951 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici i criteri di valutazione dell’offerta tecnica devono essere individuati in modo chiaro e vincolante nella lex specialis, che costituisce la fonte di regolazione del procedimento selettivo. L’offerta tecnica deve possedere un contenuto informativo sufficiente a consentire alla commissione una verifica concreta e puntuale degli elementi oggetto di valutazione, secondo le prescrizioni del disciplinare. La carenza di tali elementi integra una carenza sostanziale dell’offerta, non una mera irregolarità formale, e non è sanabile mediante soccorso istruttorio, operando il principio di immodificabilità dell’offerta a tutela della par condicio tra i concorrenti. Il documento genericamente richiamato dalla legge di gara non integra automaticamente il disciplinare in assenza di un rinvio recettizio, né le sue prescrizioni assumono carattere imperativo idoneo a eterointegrare la disciplina di gara.

Il Fatto

Una cooperativa sociale, mandante di un RTI, partecipa alla gara indetta per l’affidamento del servizio di gestione di un progetto di accoglienza e integrazione per il triennio 2024-2026. L’aggiudicazione va alla controinteressata con un punteggio complessivo superiore di mezzo punto rispetto a quello del RTI.

La ricorrente impugna davanti al TAR Calabria gli atti di nomina della commissione, i verbali di gara e l’aggiudicazione, chiedendo l’annullamento e il risarcimento in forma specifica con subentro nel contratto. Il TAR respinge integralmente il ricorso. Propone appello la mandante del RTI, riproponendo e ampliando i motivi di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara inammissibili le censure introdotte per la prima volta in appello e quelle fondate su circostanze sopravvenute relative alla verifica dei requisiti. Nel giudizio di appello il thema decidendum è circoscritto dalle doglianze ritualmente sollevate in primo grado, in applicazione dell’art. 104, comma 1, cod. proc. amm., che vieta l’introduzione di motivi nuovi; le censure formulate solo con la memoria di discussione violano altresì il divieto di ampliare il thema con le memorie.

Nel merito, il primo motivo concerne il punteggio per i mediatori culturali. L’appellante sostiene che il Capitolato, richiamando il Manuale operativo del Servizio Centrale, imporrebbe il possesso di titoli riconosciuti. La Corte esclude che il Manuale integri il disciplinare: l’art. 1 del Capitolato contiene un rinvio generico, riferito alla fase esecutiva, e l’art. 5 non opera alcun rinvio specifico. Manca un rinvio recettizio idoneo a trasferire le prescrizioni nel disciplinare, né esse hanno carattere imperativo tale da eterointegrare la lex specialis. La commissione si è attenuta ai criteri del disciplinare, che valorizzava il numero di operatori con adeguata esperienza senza richiedere titoli abilitanti.

Il secondo motivo, relativo al criterio sull’ubicazione delle strutture, è invece accolto. Il disciplinare distingueva strutture centrali rispetto al centro cittadino e ai servizi di trasporto da quelle periferiche, con limiti quantitativi per queste ultime. Il primo giudice ha fondato la propria valutazione su una foto satellitare, sostituendosi alla commissione in assenza di adeguati elementi nell’offerta tecnica. L’aggiudicataria si era limitata a indicare gli immobili con un sommario riferimento ai dati catastali e all’indirizzo, senza relazioni descrittive o elaborati idonei a rappresentare il contesto urbano e l’accessibilità ai servizi.

Tale carenza non poteva essere colmata con il soccorso istruttorio: l’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 consente la regolarizzazione delle carenze formali, non l’integrazione sostanziale dell’offerta tecnica. Ne deriva la decurtazione dei dieci punti assegnati, idonea a far vincere la prova di resistenza all’appellante. Respinti il terzo e il quarto motivo, la Corte accoglie l’appello, annulla l’aggiudicazione e dispone il subentro nel contratto ai sensi degli artt. 122 e 124 cod. proc. amm., con inefficacia del contratto stipulato nelle more.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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