Esclusione lista elettorale, autenticazione firme e potestà legislativa siciliana (C.G.A.R.S. n. 390 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di elezioni degli enti locali la Regione Siciliana è titolare di potestà legislativa esclusiva, che incontra il solo limite dell’armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento, non quello della conformazione al procedimento elettorale statale. La previsione di un numero minimo di sottoscrittori superiore a quello nazionale costituisce disciplina di conformazione del diritto di elettorato passivo secondo regole oggettive di par condicio, non un limite discriminatorio ai sensi dell’art. 51 Cost., e supera il giudizio di ragionevolezza ove proporzionata alla popolazione di riferimento. L’autenticazione delle firme di presentazione della lista è requisito previsto ad substantiam e non surrogabile, non integrabile mediante soccorso istruttorio. Un provvedimento plurimotivato resta sorretto da ciascuna ragione autonoma, cosicché l’infondatezza delle censure verso una sola di esse è sufficiente al rigetto.

Il Fatto

Una lista civica e i suoi presentatori impugnavano davanti al TAR Sicilia la delibera con cui la Commissione elettorale circondariale ne aveva disposto l’esclusione dalla competizione per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Due le irregolarità contestate: la carenza delle autocertificazioni prescritte dall’art. 7, comma 8, L.R. n. 7/1992 a corredo delle accettazioni di candidatura, e il numero di sottoscrittori inferiore al minimo di duecento richiesto dall’art. 7, comma 1, lett. e), L.R. n. 7/1992.

I ricorrenti deducevano l’incompletezza dell’istruttoria, l’omessa concessione del termine di ventiquattro ore ex art. 18 del D.P.R.S. n. 3/1960 e l’illegittimità costituzionale della norma regionale nella parte in cui esige duecento firme invece delle cento previste dall’art. 3, comma 1, lett. f), legge n. 81/1993. Il TAR rigettava il ricorso. Proponevano appello i presentatori, resistendo l’Ufficio territoriale del Governo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello per asserita nullità della notifica, rilevando che la notificazione all’ufficio che ha emanato l’atto e la pubblicazione per pubblici proclami ex art. 120, comma 8, lett. a), c.p.a. sanano ogni difetto verso i controinteressati.

Nel merito, il provvedimento si fonda su due ragioni autonome, ciascuna idonea a sorreggerlo. Richiamando il principio della ragione più liquida e la giurisprudenza sul difetto di interesse verso gli atti plurimotivati (Cons. Stato n. 4288 del 2017; Cons. Stato n. 200 del 2022), il Collegio conferma che l’eventuale illegittimità di un profilo motivazionale non arreca utilità ove un altro, non censurato o infondato, regga l’atto.

Sul numero dei sottoscrittori, i fogli recanti le firme risultavano privi di autenticazione regolare: tre muniti del solo timbro senza firma del certificatore, uno privo di entrambi. Poiché le firme non autenticate ammontano a circa trenta, le sottoscrizioni valide scendono sotto le duecento richieste. L’art. 21, comma 2, D.P.R. n. 445/2000 impone l’autenticazione di seguito alla sottoscrizione, con firma e timbro del pubblico ufficiale: si tratta di requisiti ad substantiam, non surrogabili (Cons. Stato n. 4198 del 2022; Cons. Stato n. 2941 del 2019), volti a garantire la genuinità delle firme. Da ciò l’infondatezza del motivo sull’omesso soccorso istruttorio.

La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. Per la potestà legislativa siciliana (art. 14 lett. o) dello Statuto) valgono i principi della Corte cost. n. 277 del 2011 e della Corte cost. n. 67 del 2012: il procedimento elettorale regionale può differenziarsi da quello nazionale. L’art. 51 Cost. riguarda i requisiti soggettivi, non il procedimento; la soglia di duecento firme conforma e non vieta l’elettorato passivo, risultando proporzionata alla popolazione tra diecimila e ventimila abitanti e non manifestamente irragionevole. Infine, l’art. 3, comma 1, lett. f), legge n. 81/1993 è norma di dettaglio, non principio fondamentale, e non opera come norma interposta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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