Sospensione comunale del 5G e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sicilia n. 2606 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso un’ordinanza sindacale contingibile e urgente, adottata in applicazione del principio di precauzione per sospendere la sperimentazione del 5G e il rilascio delle relative autorizzazioni, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il provvedimento impugnato è divenuto inefficace per effetto della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria. La sopravvenuta inefficacia dell’atto elimina l’utilità della pronuncia di annullamento e determina il venir meno dell’interesse alla decisione. Il giudice amministrativo rileva d’ufficio il difetto sopravvenuto della condizione dell’azione, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità travolge anche l’impugnazione derivata degli atti consequenziali. Il difetto di legittimazione passiva del ministero non coinvolto nell’iter procedimentale impone la sua estromissione dal giudizio.

Il Fatto

Una società operatrice di telecomunicazioni, attiva nella telefonia fissa e mobile sull’intero territorio nazionale, impugnava davanti al TAR Sicilia l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco di un comune siciliano, invocando il principio di precauzione, aveva disposto la sospensione della sperimentazione del 5G su tutto il territorio comunale e la sospensione del rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di nuove stazioni radio-base e per l’adeguamento di quelle esistenti alla nuova tecnologia, comprese le autorizzazioni già concesse, fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Con motivi aggiunti la società impugnava anche due note del SUAP comunale che, in relazione a precedenti SCIA, avevano richiamato l’ordinanza sindacale precisandone la portata sospensiva. Si costituiva il Ministero dell’Interno, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva. All’udienza il Collegio avvisava le parti dei profili di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la posizione del Ministero dell’Interno e accoglie la domanda di estromissione, rilevando che si tratta di soggetto in alcun modo coinvolto nell’iter procedimentale conclusosi con i provvedimenti impugnati. Il difetto di legittimazione passiva è quindi accertato in via assorbente.

Nel merito, il percorso argomentativo si concentra sulla sorte del ricorso introduttivo. Il provvedimento impugnato era infatti ancorato, nella sua efficacia temporale, alla cessazione dell’emergenza sanitaria. Con la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022, l’ordinanza è divenuta inefficace. Da qui il venir meno dell’interesse della ricorrente a una pronuncia di annullamento.

Il Collegio qualifica la conseguenza in termini di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La verifica è stata anticipata dall’avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., che ha consentito alle parti di interloquire sul punto. La caducazione dell’atto presupposto spiega effetti anche sulle note SUAP impugnate in via derivata, quali atti consequenziali richiamanti la medesima ordinanza.

Sul piano delle spese, il Collegio dispone la compensazione nei rapporti tra le parti costituite, mentre le dichiara irripetibili nei confronti del Comune non costituito. La declaratoria di improcedibilità esaurisce il thema decidendum, senza che il giudice debba esaminare i motivi di illegittimità articolati in via principale e derivata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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