Sottoscrizione in ogni pagina della domanda telematica non è causa di esclusione (TAR Sicilia n. 2124 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando che impone al candidato di sottoscrivere la domanda di partecipazione in ogni sua pagina non ha natura escludente, perché la mancata apposizione della firma su tutte le pagine costituisce un evento futuro rispetto alla lex specialis e va contestata con l’impugnazione del provvedimento applicativo. Nel merito, la previsione è incongrua rispetto alle modalità telematiche di trasmissione: il documento scansionato e convertito in formato digitale è unico e inscindibile, sicché la sottoscrizione in calce è idonea a fondare la paternità e la responsabilità delle dichiarazioni. La clausola che pretendesse la firma pagina per pagina nell’originale cartaceo si traduce in un mero formalismo, in contrasto con gli artt. 38, 39 e 71 d.P.R. n. 445/2000 e con l’art. 65 d.lgs. n. 82/2005. L’esclusione è illegittima anche per violazione del soccorso istruttorio, non vertendosi in ipotesi di assenza del documento ma di mera incompletezza di un atto comunque prodotto.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso pubblico bandito dall’ASP di Enna per la copertura di posti di Collaboratore Professionale Sanitario-Fisioterapista. La domanda, composta di più pagine, era sottoscritta in prima pagina e in calce, ma non in ogni foglio.

L’Amministrazione la escludeva dalla procedura, ritenendo violata la previsione della lex specialis che imponeva la firma su ciascuna pagina a pena di esclusione. La candidata impugnava davanti al TAR Sicilia il bando, il provvedimento di esclusione e la nota di riscontro all’istanza di autotutela, deducendo violazione del favor partecipationis, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e dell’art. 6 legge n. 241/1990. L’ASP eccepiva l’inammissibilità per mancata immediata impugnazione della clausola asseritamente escludente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio supera l’eccezione in rito richiamando il precedente della stessa Sezione: la clausola sulla sottoscrizione di ogni pagina non ha natura escludente, poiché il difetto di firma su una pagina è evenienza successiva e autonoma rispetto al bando. L’impugnazione del provvedimento applicativo non è dunque tardiva.

Nel merito, il TAR aderisce al percorso già tracciato dalla sentenza TAR Sicilia – Catania n. 3967 del 2023, resa in giudizio cui partecipava la stessa Amministrazione. La clausola fa erroneo riferimento alla domanda cartacea: quando il documento è scansionato e trasmesso in formato digitale, la separabilità fisica delle pagine viene meno e la sottoscrizione in calce basta a garantire riferibilità e responsabilità delle dichiarazioni.

Il Collegio valorizza gli argomenti tratti dalla giurisprudenza in materia di evidenza pubblica, ove il rigore delle forme è ancora più accentuato. Richiama TAR Campania, Napoli, n. 3506 del 2019, secondo cui la mancata firma su ogni pagina non toglie valore al documento se esso rech� comunque la firma in calce e non genera incertezza sulla provenienza. Cita altresì Cons. Stato n. 802 del 2014, che esclude l’estromissione per omessa sottoscrizione dell’offerta tecnica quando la riferibilità delle dichiarazioni è agevolmente verificabile, in applicazione del principio di strumentalità delle forme.

Su questa linea, la previsione che pretendesse la firma pagina per pagina nell’originale cartaceo si risolve in un aggravio ingiustificato del procedimento, privo di effettiva giustificazione razionale. Il TAR rileva inoltre la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65 d.lgs. n. 82/2005, che consentono la presentazione telematica con semplice sottoscrizione e copia del documento di identità, circostanze pacifiche nella specie.

Il Collegio aggiunge, in via subordinata, che non ricorreva un’integrale assenza del documento, ma una mera incompletezza di un atto comunque prodotto: nulla ostava quindi all’esercizio del soccorso istruttorio. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati, con condanna dell’ASP alle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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