Revoca autorizzazione sismica e inefficacia del permesso di costruire (TAR Calabria n. 365 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione sismica, atto presupposto del permesso di costruire, ne determina l’inefficacia e legittima il successivo annullamento in autotutela del titolo edilizio, che assume natura di atto sostanzialmente dovuto. L’art. 94 del d.P.R. n. 380/2001 configura l’autorizzazione sismica come condizione di efficacia del permesso di costruire; la caducazione dell’atto presupposto travolge l’atto dipendente. Non trovano applicazione i limiti temporali dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, perché il potere si fonda non su una rivalutazione dell’interesse pubblico, ma sulla perdita di efficacia del titolo. La tutela dell’incolumità pubblica preclude la configurabilità dell’affidamento del privato.

Il Fatto

I ricorrenti avevano ottenuto dal Comune l’attestato di compatibilità urbanistica del progetto, poi l’autorizzazione sismica regionale e, infine, il permesso a costruire n. 17/2019 per la realizzazione di un sottotetto abitabile. A seguito di un esposto, la Regione ha revocato l’autorizzazione sismica, rilevando che l’immobile ricadeva in zona PAI a rischio frana, con divieto di sopraelevazione.

Sulla base di tale revoca, il Comune ha annullato in autotutela il permesso di costruire. I ricorrenti hanno impugnato l’atto, deducendo violazione dell’art. 21-nonies, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché lesione del legittimo affidamento, avendo già avviato i lavori. Il Comune non si è costituito e non ha riscontrato le due ordinanze istruttorie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina unitariamente l’unico motivo, respingendolo. Quanto ai dedotti vizi di motivazione e istruttoria, la considerazione dirimente è che la revoca dell’autorizzazione sismica regionale non è stata tempestivamente impugnata: essa ha quindi consolidato i propri effetti e l’intervento edilizio risulta privo del nulla osta.

Sul rapporto tra i due procedimenti, il TAR osserva che, pur essendo autonomi e avviabili in momenti diversi, l’autorizzazione sismica resta condizione di efficacia del permesso di costruire ai sensi dell’art. 94 del d.P.R. n. 380/2001 (richiamando Consiglio di Stato Sez. II n. 6881 del 2020). La caducazione dell’atto presupposto condiziona l’efficacia dell’atto dipendente, non essendo possibile che quello derivato resti in vita dopo l’eliminazione del primo (Consiglio di Stato n. 6044 del 2020).

Ne deriva che l’annullamento comunale si configura come atto dovuto, sostanzialmente dichiarativo dell’inefficacia del titolo. La mancanza dell’autorizzazione sismica è ragione sufficiente per il ritiro, senza necessità di ulteriore motivazione sull’interesse pubblico, attesa la preminenza dell’incolumità pubblica (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 8 del 2017).

Cadono anche le censure sul termine dell’art. 21-nonies: l’efficacia del permesso è venuta meno per effetto della revoca, sicché i limiti temporali non operano. Il Collegio aggiunge che sarebbe stato irragionevole far decorrere il dies a quo prima della revoca regionale, circostanza non conoscibile in precedenza dal Comune.

Quanto all’affidamento, le finalità di tutela dell’incolumità pubblica della disciplina antisismica lo precludono e lasciano spazio esiguo al mantenimento degli interventi, in assenza di rimedio alle violazioni. Il ricorso è infondato; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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