Porto d’armi e contesto familiare: legittimo il diniego per frequentazioni controindicate (TAR Calabria n. 498 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo del porto di fucile per uso caccia costituiscono ipotesi eccezionale, subordinata a un giudizio prognostico di piena affidabilità del richiedente. L’Amministrazione può valorizzare, in chiave preventiva e non sanzionatoria, fatti e situazioni privi di rilievo penale, anche estranei alla materia delle armi. Assume rilievo il contesto socio-familiare: il diniego è legittimo quando i congiunti o le persone frequentate, anche non conviventi, siano gravati da pregiudizi, per il rischio che l’arma sia appresa e utilizzata in modo improprio. Non sussiste alcun affidamento tutelabile per il lungo possesso del titolo, perché ogni istanza di rinnovo impone una valutazione attuale. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti del travisamento dei fatti e dell’irrazionalità manifesta.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare da anni di licenza di porto di fucile per uso caccia, presentava istanza di rinnovo alla Questura competente. Dopo un preavviso di diniego, l’Amministrazione rigettava l’istanza sulla base di una pluralità di circostanze: un controllo alla guida di un quadriciclo con patente ritenuta non abilitante; la frequentazione del genitore, destinatario di revoca del porto d’armi e di numerosi precedenti; ulteriori controlli in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi di polizia; un episodio che riguardava la sorella.
Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Calabria, deducendo la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione, l’estraneità dei fatti alla propria posizione personale, la risalenza degli episodi e la loro riconducibilità a ragioni di lavoro. Chiedeva l’annullamento del diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto l’assetto delle autorizzazioni di polizia in materia di armi, come consolidato dalla giurisprudenza amministrativa. La possibilità di detenere armi è eccezionale: le esigenze di incolumità prevalgono e il titolo può essere rilasciato solo se il soggetto è esente da mende e al di sopra di ogni sospetto. Il diniego si fonda su un giudizio ampiamente discrezionale sulla prevedibilità dell’abuso, nel quale assumono rilievo anche fatti isolati ma significativi, nonché vicende personali prive di rilevanza penale.
Il Tribunale distingue il giudizio di affidabilità da quello penale: il primo è prognostico e preventivo, il secondo repressivo e ancorato alla tassatività. Da ciò deriva che l’Autorità può apprezzare i fatti nella loro oggettività storica e prescindere dagli esiti dei procedimenti. Quanto al sindacato, il giudice amministrativo non si sostituisce all’Amministrazione, ma verifica solo il travisamento dei fatti e l’irrazionalità manifesta.
Applicando tali principi, il Collegio ritiene le censure infondate. La frequentazione del genitore, gravato da significativi pregiudizi e già destinatario di revoca, sarebbe già di per sé sufficiente a giustificare il rigetto, perché le frequentazioni controindicate possono dare luogo al rischio che l’arma sia appresa da terzi. La circostanza si rafforza quando i soggetti controindicati sono stretti congiunti, essendo indifferente la diversa residenza: il rapporto di parentela costituisce elemento significativo del giudizio probabilistico.
Il ragionamento si estende alla sorella, non convivente ma in rapporti attuali con il ricorrente, come dimostra la comune partecipazione alla medesima società. Il contesto socio-familiare impone a chi detiene armi di assicurare che non vi sia pericolo di abuso da parte dei soggetti con cui intrattiene relazioni. Le deduzioni sul carattere lavorativo dei contatti restano generiche e apodittiche.
È priva di peso la deduzione di ignorare le vicissitudini dei familiari: il nodo non è il grado di conoscenza, ma il rischio che l’arma possa essere appresa, anche episodicamente e persino contro la volontà del titolare. Infine, il lungo possesso del titolo non genera alcun affidamento, perché ogni rinnovo impone una valutazione attuale, e l’Amministrazione ha considerato fatti recenti rispetto all’ultimo rinnovo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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