Socio non responsabile in solido per i rifiuti abbandonati sul fondo sociale (TAR Sicilia n. 2140 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità solidale del proprietario e dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, prevista dall’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 per la rimozione dei rifiuti abbandonati e il ripristino dei luoghi, presuppone l’imputazione della violazione a titolo di dolo o colpa, accertata in contraddittorio con i soggetti interessati dai preposti al controllo. La natura sanzionatoria, e non ripristinatoria, della misura impone un serio accertamento della responsabilità, ancorché fondato su presunzioni e nei limiti dell’esigibilità. Non è configurabile una responsabilità da posizione del proprietario in assenza di apposita previsione nazionale conforme al diritto europeo. Il socio di una società proprietaria dell’area non risponde in solido per il solo fatto di rivestire tale qualità, non essendosi verificato alcun fenomeno successorio nella persona giuridica. Il ricorso all’ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 richiede motivazione specifica sui presupposti.
Il Fatto
La ricorrente, socia al 15% del capitale di una società agricola dichiarata fallita nel 2012, impugna l’ordinanza con cui il Sindaco le ha intimato, insieme alla società e agli altri soci, la rimozione dei rifiuti abbandonati sul fondo sociale, l’avvio a recupero o smaltimento e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. Impugna altresì gli atti presupposti, tra cui la precedente ordinanza indirizzata alla curatela fallimentare e il verbale di inottemperanza.
La vicenda trae origine dal rientro del complesso immobiliare nella disponibilità della società e dei soci dopo la rinuncia del curatore alla liquidazione e la cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento. L’area, già oggetto di depredazioni e di abbandoni da parte di terzi, era stata interessata da sopralluoghi e da un verbale in contraddittorio con il solo curatore. La ricorrente contesta l’assenza di un accertamento sulla propria colpa e la violazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare la parziale inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione quanto all’impugnazione dell’ordinanza nella parte in cui individua la società e gli altri soci come co-obbligati. L’atto è sostanzialmente plurimo e scomponibile in tanti provvedimenti quanti sono i destinatari. Non rileva l’interesse indiretto del socio alla rimozione dell’ordine rivolto alla persona giuridica, trattandosi di effetti riflessi.
Nel merito il ricorso è fondato. Il provvedimento, benché richiami gli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000, non contiene alcuna motivazione sulle concrete ragioni che giustificano l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti: difettano i presupposti del potere extra ordinem.
Quanto all’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, la Corte sottolinea che l’obbligo di rimozione e smaltimento grava in solido sul proprietario solo se la violazione gli è imputabile a titolo di dolo o colpa, in base ad accertamenti effettuati in contraddittorio. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 3430 del 2018 e i precedenti ivi citati (Sez. IV n. 3672 del 2017, Sez. V n. 1089 del 2017), esclude che possa configurarsi una responsabilità da posizione del proprietario.
Nel caso concreto l’immobile è nella titolarità della società fallita, non cancellata dal registro delle imprese: non si è verificato alcun fenomeno successorio che consenta di trasferire ai soci la responsabilità. Ai sensi del comma 4 la responsabilità va ascritta agli amministratori o rappresentanti della persona giuridica e, secondo il d.lgs. n. 231/2001, ai soggetti subentrati. La sola qualità di socia non fonda un’obbligazione personale e patrimoniale per gli obblighi della società.
Ulteriore autonoma ragione di illegittimità è la violazione del contraddittorio: l’ordinanza si fonda sul verbale redatto alla presenza del solo curatore, senza che sia stata assicurata la partecipazione della ricorrente, individuata come destinataria dell’ordine. Il provvedimento è pertanto annullato in parte qua, con compensazione delle spese per la complessità giuridica della controversia.
Nota della Redazione
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