Errore formale sulla piattaforma telematica e partecipazione del costituendo RTI (TAR Calabria n. 497 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara interamente telematiche, il difetto di registrazione del costituendo raggruppamento temporaneo sulla piattaforma, con indicazione del solo operatore singolo, costituisce un errore formale non escludente quando la documentazione di gara renda inequivoca la volontà di partecipare in RTI. La mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte della mandante non determina l’esclusione ove l’imputazione dell’offerta al raggruppamento risulti con certezza dal complesso degli atti e delle dichiarazioni. La funzione della sottoscrizione è rendere l’offerta riferibile al suo presentatore; laddove tale finalità sia conseguita, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara. La rettifica con cui la stazione appaltante riallinea l’aggiudicazione all’operatore effettivamente partecipante non è illegittima, non ravvisandosi alcun travisamento della volontà procedimentale.

Il Fatto

Un’ATI seconda classificata impugna l’aggiudicazione di una gara per lavori di adeguamento sismico e ampliamento di un plesso scolastico, bandita da una centrale unica di committenza. L’aggiudicataria si era registrata sulla piattaforma telematica come operatore singolo, pur avendo presentato domanda di partecipazione e D.G.U.E. quali componenti di un costituendo raggruppamento con altra impresa. L’ATI ricorrente contesta la carenza dei requisiti di qualificazione, l’illegittima ammissione del raggruppamento e la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte della mandante.

La stazione appaltante dapprima conferma l’aggiudicazione in favore della sola mandataria; poi, con una determina di rettifica, la riferisce al costituendo RTI. La ricorrente propone motivi aggiunti avverso tale rettifica, deducendo che la stessa sanerebbe illegittimamente i vizi commessi in sede di gara.

La Motivazione della Corte

Il Collegio scrutinа anzitutto il ricorso principale, ritenendolo infondato nel merito. Quanto alla modalità di partecipazione, il disciplinare prevedeva che il concorrente in RTI associasse a sistema gli altri partecipanti mediante la funzione dedicata. Il giudice rileva che la disposizione non è del tutto univoca quanto al costituendo raggruppamento e che non prevede alcuna sanzione escludente per la sua violazione. Poiché la documentazione (domanda, D.G.U.E., impegno a costituire l’ATI, sopralluogo, polizza) attesta in modo inequivoco la volontà di partecipare in costituendo RTI, il mancato rispetto della prescrizione procedurale si riduce a mero errore formale.

La Corte richiama il principio affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, n. 68 del 3.1.2023, secondo cui alla procedimentalizzazione formale va data prevalenza rispetto alla garanzia della piena concorrenzialità e della massima partecipazione, cui la digitalizzazione è preordinata. La gara telematica resta strumento e non fine, sicché non può diventare modalità restrittiva di accesso alle procedure.

Sul terzo motivo, relativo alla sottoscrizione dell’offerta tecnica, il Collegio aderisce all’orientamento c.d. sostanzialistico, già espresso dalla Sezione con la sentenza n. 836 del 7.5.2020 e confermato da T.A.R. Veneto n. 159 del 2022. La funzione della sottoscrizione è rendere l’offerta riferibile al presentatore e vincolarlo all’impegno assunto; ove tale scopo sia raggiunto, non vi è spazio per interpretazioni formali, anche in ossequio al soccorso istruttorio e al principio di proporzionalità. Nel caso concreto, l’offerta economica, l’impegno a costituire il raggruppamento, il PASS-OE, il sopralluogo e la polizza risultano tutti riferibili a entrambi i componenti, circostanza che inferisce l’imputabilità dell’offerta tecnica anche alla mandante.

Il quarto motivo, sulla mancata autotutela, è infondato: non sussiste obbligo di provvedere su istanze di riesame, avendo il potere di autotutela natura officiosa e discrezionale. Il quinto motivo, sulla valutazione dell’offerta tecnica, è parimenti infondato: il sindacato giurisdizionale resta escluso salvo manifesta irragionevolezza o travisamento, e il punteggio attribuito, inferiore al massimo, non integra alcuna ipotesi di abnormità.

Quanto ai motivi aggiunti, la determina di rettifica non presenta profili di illegittimità: la C.U.C. ha inteso convalidare l’originaria aggiudicazione, riallineandola all’operatore economico effettivamente partecipante, senza alcun travisamento. Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese in ragione dell’assetto giurisprudenziale sulla questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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