Indennità di missione e onere della prova del servizio isolato (Cons. Stato n. 5030 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di diritti soggettivi il militare che invoca la maggiorazione dell’indennità di missione in luogo dell’indennità di marcia già corrisposta è tenuto a provare i presupposti della pretesa, senza che il principio dispositivo proprio del giudizio amministrativo di legittimità possa attenuare tale onere. L’Amministrazione che abbia qualificato il servizio come collettivo e abbia liquidato l’indennità di marcia ha assolto al proprio onere, con la conseguenza che grava integralmente sull’interessato la dimostrazione della natura isolata delle missioni. L’utilizzo di un modulo diverso da quello previsto per i movimenti collettivi integra una mera irregolarità formale, inidonea a fondare il diritto. La richiesta istruttoria volta a far produrre all’Amministrazione i documenti di liquidazione non supplisce al difetto di prova di chi agisce in giudizio.

Il Fatto

Gli appellanti, caporali maggiori dell’Esercito in servizio presso un reggimento genio guastatori, hanno agito in primo grado, insieme ad altri commilitoni, per accertare il diritto e ottenere la condanna al pagamento del trattamento economico di missione in territorio nazionale, ai sensi dell’art. 11, comma 17, del d.P.R. n. 52/2009 e dell’art. 7, comma 6, del d.P.R. n. 171/2007, in luogo della minore indennità di marcia ricevuta.

Secondo la prospettazione, gli uffici amministrativi avevano liquidato l’indennità di marcia anche in presenza di servizi isolati, ipotizzando drappelli formati anche con personale di altri reparti per raggiungere la soglia di dieci uomini. Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 867 del 18 ottobre 2022, ha respinto il ricorso per genericità e carenza probatoria. Di qui l’appello, con cui si contesta la distribuzione dell’onere della prova e si reitera l’istanza istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della pretesa come diritto soggettivo e ne trae la conseguenza che l’onere probatorio grava integralmente su chi agisce. Il principio dispositivo del giudizio di legittimità non lo attenua, come affermato dai precedenti richiamati (Sez. V n. 830 del 2023; Sez. IV n. 99 del 2023; Sez. V n. 5914 del 2014).

Tale onere risulta ulteriormente rafforzato dall’avvenuto pagamento dell’indennità di marcia: l’Amministrazione ha già qualificato il servizio come collettivo, ritenendo sussistenti i presupposti della liquidazione, cosicché spetta all’interessato dimostrare i presupposti delle ulteriori somme.

L’onere non è stato assolto. La stessa istanza istruttoria, diretta alla produzione di tutti gli atti di liquidazione con indicazione del personale partecipante e dei criteri di calcolo, è respinta perché non rispetta il riparto probatorio. Quanto depositato è insufficiente: i prospetti riepilogativi sono atti di parte; i fogli di viaggio riguardano un solo appellante; il “fac simile” dei moduli collettivi e i modelli di altro reggimento non sono pertinenti. L’istruttoria disposta in primo grado è stata adempiuta solo in parte, per la distruzione della documentazione intervenuta nel 2014.

La documentazione acquisita, lungi dal provare missioni individuali, depone in senso contrario. I fogli di viaggio sono sottoscritti dall’interessato senza annotazioni sul tipo di servizio né contestazioni della qualificazione. Le attestazioni del Comandante dichiarano il raggiungimento di almeno dieci partecipanti con personale di altri reparti, e l’indicazione dello “schieramento del Plotone Pronto Impiego” richiama un raggruppamento superiore a dieci militari.

Quanto all’utilizzo di un modulo diverso da quello per movimenti collettivi, si tratta di irregolarità formale non decisiva. La mancanza di prova sulle concrete modalità delle missioni esonera il Collegio dall’esaminare la questione interpretativa sull’applicazione dell’indennità di marcia in caso di drappello composto da personale di reparti diversi, questione peraltro oggetto di una nota non tempestivamente impugnata. L’appello è quindi infondato e respinto, con compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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