Danno da ritardo nella nomina: termine decadenziale ex art. 30 c.p.a. (Cons. Stato n. 5029 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno derivante dalla lesione di un interesse legittimo costituisce strumento di tutela ulteriore rispetto all’azione demolitoria e afferisce alla medesima posizione giuridica soggettiva azionata in giudizio. Non è pertanto configurabile un diritto soggettivo autonomo al risarcimento del c.d. fatto-ritardo, sottratto ai termini decadenziali. Anche in presenza di giurisdizione esclusiva, la domanda risarcitoria per l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento resta soggetta al termine decadenziale dell’art. 30, commi 3 e 4, c.p.a., che decorre dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento e, per il danno da ritardo, dallo spirare di un anno dalla scadenza del termine per provvedere. La qualificazione del ritardo come termine ordinatorio, non incidente sulla legittimità dell’atto finale, non esime dall’osservanza dell’onere impugnatorio e del termine per la tutela risarcitoria.

Il Fatto

Un Vice ispettore di Polizia penitenziaria aveva superato un concorso interno indetto nel 2008. La nomina alla qualifica superiore intervenne solo nel 2019, con decorrenza giuridica ed economica dal 21 marzo 2019, a quasi undici anni dal bando. Il dipendente ha adito il TAR Lazio chiedendo l’annullamento parziale del provvedimento di nomina, l’accertamento della responsabilità dell’Amministrazione e la condanna al risarcimento del danno da ritardo e da perdita di chances, quantificato nelle differenze retributive tra la qualifica di appartenenza e quella acquisita.

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, ritenendo applicabili i termini decadenziali degli artt. 29 e 30 c.p.a. anche in giurisdizione esclusiva, trattandosi di interesse legittimo azionato in via caducatoria e risarcitoria. Il lavoratore ha proposto appello, sostenendo la natura di mero fatto del ritardo e l’insussistenza di alcun onere impugnatorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge la tesi secondo cui il ritardo sarebbe un fatto materiale sottratto ai termini decadenziali. In primo grado era stato chiesto l’annullamento in parte qua del provvedimento di nomina, facendo valere un interesse legittimo pretensivo con tutela caducatoria e risarcitoria, e non un diritto soggettivo autonomo al risarcimento.

Richiamando la Corte costituzionale, sentenza n. 204 del 2004, la decisione ribadisce che l’azione risarcitoria per lesione di interesse legittimo è strumento ulteriore rispetto a quello demolitorio e afferisce alla stessa posizione giuridica soggettiva. Ne deriva che, pur sussistendo la giurisdizione esclusiva, valgono i termini decadenziali della giurisdizione di legittimità.

Quanto all’azione di annullamento, il provvedimento di nomina era noto all’interessato sin dall’adozione, mentre il ricorso è stato notificato solo il 22 gennaio 2024, ben oltre i termini. La declaratoria di irricevibilità è dunque confermata.

Sul versante risarcitorio, il Collegio richiama l’art. 30, comma 3, c.p.a., che fissa il termine di centoventi giorni dalla verificazione del fatto o dalla conoscenza del provvedimento, e il comma 4, secondo cui per il danno da inosservanza del termine di conclusione del procedimento il termine non decorre finché perdura l’inadempimento e inizia comunque dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere. Il termine è pertanto decorso.

La circostanza che i termini del procedimento concorsuale, previsti dal d.m. n. 540/1995 e dall’art. 11, comma 5, d.P.R. n. 487/1994, siano ordinatori e non incidano sulla legittimità dell’atto finale non elimina l’onere di tempestiva tutela. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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