Divieto di cumulo tra Quarto conto energia e Tremonti ambiente (Cons. Stato n. 9691 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le tariffe incentivanti del Quarto conto energia, di cui al d.m. 5 maggio 2011, non sono cumulabili con la detassazione per investimenti ambientali c.d. Tremonti ambiente di cui alla legge n. 388/2000. Il divieto di cumulo discende dal quadro normativo previgente, posto dall’art. 2, comma 152, della legge n. 244/2007 e dall’art. 26 del d.lgs. n. 28/2011, e l’elencazione dei benefici cumulabili contenuta nei decreti ministeriali ha natura tassativa e di stretta interpretazione. L’art. 36 del d.l. n. 124/2019 non introduce con efficacia costitutiva il divieto, ma appresta una sanatoria volontaria per rimuovere uno stato di incertezza. La decadenza disposta dal GSE non ha natura sanzionatoria né di autotutela, ma costituisce esercizio di un potere di verifica e controllo, di natura doverosa ed esito vincolato.
Il Fatto
La società appellante realizza un impianto fotovoltaico di potenza nominale 19,50 kW, entrato in esercizio il 30 giugno 2011, e ottiene dal Gestore dei servizi energetici l’ammissione alla tariffa incentivante del Quarto conto energia, con convenzione stipulata nel marzo 2012. Per il medesimo impianto accede anche alla Tremonti ambiente, indicando nel modello unico variazioni in diminuzione del reddito per gli anni 2011 e 2012.
A seguito di comunicazioni dell’Agenzia delle entrate del 2018, il Gestore avvia nel gennaio 2019 il procedimento di decadenza dalla tariffa e dispone la restituzione degli incentivi, quantificati in euro 74.247,67. Il TAR Lazio respinge il ricorso. La società appella, deducendo l’inesistenza del divieto di cumulo prima del d.l. n. 124/2019, la violazione dei termini di autotutela e del legittimo affidamento, e prospettando in via subordinata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36 del d.l. n. 124/2019 e un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e rileva che l’art. 5 del d.m. 5 maggio 2011 elenca in modo tassativo i benefici cumulabili con la tariffa incentivante, senza ricomprendervi la detassazione della legge n. 388/2000. La regola generale è quindi quella della non cumulabilità, derogabile solo nei casi espressamente previsti. L’elencazione, afferma la Sezione, contiene eccezioni di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione analogica.
Il percorso argomentativo si fonda sulla sentenza n. 7830/2023 della stessa Sezione e sulla più recente n. 5641/2025, oltre che sull’orientamento della Corte di cassazione (ord. n. 1858/2024, ord. n. 15451/2023, sent. n. 21593/2023). Da tali pronunce si ricava che il cumulo è consentito solo per il Primo e il Secondo conto energia. Le note del GSE del 2017 e del 2018 non hanno efficacia costitutiva, ma natura meramente ricognitiva. Irrilevante è che la sentenza gemella del TAR non sia stata riformata nel merito, essendo stata definita in rito.
Sul potere esercitato, la Corte corregge il primo giudice: il GSE non ha agito in autotutela, ma nell’esercizio del potere di verifica di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, poiché al momento dell’ammissione non aveva contezza della fruizione del beneficio fiscale. Anche a voler diversamente qualificare, il provvedimento del dicembre 2021 sarebbe tempestivo rispetto al termine introdotto dal d.l. n. 76/2020. L’interesse pubblico al recupero è in re ipsa, non essendo configurabile alcun affidamento su erogazioni non spettanti.
Quanto alla decadenza, la Corte richiama l’Adunanza Plenaria n. 18/2020: essa non ha natura sanzionatoria e prescinde dall’elemento soggettivo. Non è richiesta una confutazione analitica delle osservazioni procedimentali, essendo sufficiente che l’Amministrazione ne abbia tenuto conto complessivamente.
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per irrilevanza: il divieto di cumulo deriva dalle norme previgenti e l’appellante non ha esercitato la facoltà di sanatoria dell’art. 36 del d.l. n. 124/2019. Analoga sorte tocca al rinvio pregiudiziale, per genericità della prospettazione. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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