Il giudice non può integrare il criterio di valutazione dell’offerta tecnica (C.G.A.R.S. n. 505 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La lex specialis di gara vincola non solo i concorrenti ma anche la stazione appaltante, che non può derogarvi né disapplicarla. Le sue clausole vanno interpretate secondo il criterio letterale e sistematico, senza procedimenti ermeneutici integrativi volti a ricavare significati impliciti. Il giudice amministrativo non può quindi interpolare il criterio di valutazione dell’offerta tecnica per valorizzare un elemento che la lex specialis non contempla come premiale, pena l’indebita sostituzione all’amministrazione procedente. I criteri valutativi orientano ex ante le offerte e rendono ex post sindacabili i punteggi; se la stazione appaltante ritiene sintomatico di maggior pregio un fattore, deve esplicitarlo nella disciplina di gara. Il sub-procedimento di verifica dell’anomalia non riapre i termini quando il vizio dell’offerta era già percepibile.

Il Fatto

L’INPS indice una procedura per l’affidamento del servizio di vigilanza degli immobili della Direzione regionale Sicilia, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicazione va alla prima classificata; la seconda classificata, gestore uscente, impugna davanti al TAR Sicilia gli atti di gara e propone motivi aggiunti.

Il TAR accoglie il ricorso, ritenendo non corretta l’applicazione del criterio del capitolato sulla qualità della struttura organizzativa, e annulla gli atti con obbligo di rideterminazione dei punteggi, valorizzando la struttura logistica dei concorrenti. Respinge il ricorso incidentale e dichiara irricevibile il primo atto di motivi aggiunti. Propongono appello l’INPS e l’aggiudicataria; la seconda classificata resiste e appella in via incidentale sul capo di irricevibilità.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. riunisce gli appelli principali e ne scrutinza il merito. Il punto di partenza è il vincolo della lex specialis: le sue clausole vanno lette secondo il criterio letterale e sistematico, senza attribuire loro significati impliciti o inespressi, come affermato da consolidata giurisprudenza amministrativa richiamata dalla Corte.

Il TAR aveva ritenuto che la commissione, pur nell’ambito di un criterio che non contemplava il possesso di sedi operative regionali come elemento di punteggio, avrebbe dovuto valorizzarlo in via interpretativa. La Corte ritiene che questa operazione costituisca un’intervento integrativo privo di aggancio testuale, in contrasto con la clausola e con l’art. 34, comma 2, Cod. proc. amm. Un elemento che il primo giudice stesso reputa inidoneo a determinare direttamente l’assegnazione del punteggio non può divenire parametro di illegittimità della valutazione discrezionale già compiuta dalla commissione.

La Corte esclude anche la valorizzazione «indiretta». I criteri valutativi indirizzano ex ante i concorrenti e rendono ex post sindacabili i punteggi. Il possesso di sedi operative appartiene ai «mezzi» dell’offerta: ove ritenuto sintomatico di maggior pregio, avrebbe dovuto essere esplicitato nella lex specialis. Non lo è stato, e il richiamo al capitolato tecnico integrativo, rivolto alla fase esecutiva, non può modificare i criteri di valutazione delle offerte.

Quanto al profilo della struttura logistica e del d.m. n. 269/2010, la Corte rileva la contraddittorietà della sentenza, che nega la presenza di punti operativi distaccati pur avendone l’aggiudicataria descritto due nel territorio regionale. I dubbi sulla loro concreta articolazione attengono alla fase di esecuzione. Nel merito, la Corte reputa infondato l’appello incidentale: la seconda classificata disponeva già degli elementi per contestare la congruità dell’offerta, sicché il primo atto di motivi aggiunti è tardivo rispetto all’art. 120 Cod. proc. amm. Gli appelli principali sono accolti, la sentenza riformata, l’impugnativa di primo grado respinta; l’appello incidentale è respinto, con condanna alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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