La perentorietà dei termini della VIA e il silenzio della Commissione PNRR-PNIEC (TAR Puglia n. 881 del 28.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale previsti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 sono perentori e non ammettono dilazioni fondate sull’elevato numero di istanze o su disfunzioni organizzative interne agli uffici. L’inerzia della Commissione tecnica PNRR-PNIEC nel rendere la propria determinazione integra un’ipotesi di silenzio-inadempimento censurabile davanti al giudice amministrativo. Il concerto del Ministero della cultura costituisce fase successiva rispetto alla stasi procedurale e, per gli impianti su aree idonee, si esprime con parere obbligatorio non vincolante, superabile decorso inutilmente il termine. Il ricorso avverso il silenzio va pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di determinarsi entro un termine assegnato.

Il Fatto

Una società ha presentato istanza di avvio del procedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 25,797 MW e delle relative opere di connessione alla rete, da realizzarsi nel Comune di San Severo. Dopo l’avvio della fase di consultazione pubblica e la sua conclusione, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC non ha reso la propria determinazione nei termini previsti dalla normativa di riferimento.

La ricorrente ha quindi agito per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dalla medesima Commissione, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006. I Ministeri resistenti si sono costituiti senza depositare memorie difensive. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa netta: tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori, come espressamente stabilito dall’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006. Le norme in materia ambientale possono essere derogate solo per dichiarazione espressa di successive leggi, con salvezza del rispetto del diritto europeo. Tale assetto non viene scalfito dall’esistenza di criteri di priorità nella trattazione dei progetti.

Il Tribunale richiama la recente novella in tema di ordine di trattazione dei progetti prioritari (d.l. n. 153/2024, conv. dalla l. n. 191/2024), che ha precisato come la nuova disciplina non pregiudichi il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare, ai sensi dell’art. 8, comma 1-ter, d.lgs. n. 152/2006.

Quanto all’elevato numero di istanze sottoposte all’esame degli uffici, il Collegio ne esclude ogni rilievo. Sulla scorta di Cons. Stato n. 9791/2024, osserva che, così come non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi imputabili all’amministrazione, allo stesso modo non possono assumere rilievo le disfunzioni organizzative interne, potendo queste rilevare solo sul piano della responsabilità personale del funzionario.

Il Tribunale ritiene applicabili al procedimento di VIA anche gli istituti di semplificazione e di superamento implicito dell’inerzia delle amministrazioni coinvolte, richiamando i propri precedenti n. 1264/2024 e n. 500/2024. Coordina l’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 — secondo cui l’autorità competente procede comunque alla valutazione qualora i pareri non siano resi nei termini — con l’art. 17-bis della l. n. 241/1990, che disciplina il silenzio-assenso tra amministrazioni. Richiama in proposito il parere del Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale, 23 giugno 2016, n. 1640, che ne ammette un’interpretazione estensiva nei procedimenti pluristrutturati.

Sul piano della scansione temporale, il concerto con il Ministero della cultura si colloca in fase successiva alla stasi procedurale lamentata, che riguarda la mancata determinazione della Commissione. Per gli impianti su aree idonee, l’art. 22, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021 prevede che l’autorità competente in materia paesaggistica si esprima con parere obbligatorio non vincolante, e che decorso inutilmente il termine l’amministrazione provveda comunque. Non residua dunque alcun dubbio sull’inerzia censurabile: il ricorso è accolto, con ordine al Ministero di determinarsi entro trenta giorni e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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