Erronea declaratoria di inammissibilità e rinvio al primo giudice ex art. 105 (C.G.A.R.S. n. 506 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dichiari inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione o di interesse, errando palesemente in fatto o in diritto e omettendo così l’esame della totalità dei motivi, integra una ipotesi di nullità della sentenza per motivazione apparente. In tal caso il giudice d’appello, accertata l’ammissibilità del ricorso, annulla la pronuncia impugnata e rimette la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. La declaratoria di inammissibilità deve fondarsi su una motivazione adeguata e coerente con la specifica posizione dedotta in giudizio, non essendo sufficiente la riproduzione pedissequa dei fatti di causa e degli orientamenti giurisprudenziali. La rimessione al primo grado evita la compressione del diritto di difesa e la sottrazione di un grado di merito al ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile con prospetto su un’area ove insisteva un impianto di distribuzione carburanti dismesso, impugnava davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, i numerosi provvedimenti che ne avevano consentito la riattivazione, insieme ai motivi aggiunti avverso la s.c.i.a. di esecuzione dei lavori.

Il TAR accoglieva l’eccezione del Comune e dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di interesse, non ravvisando in capo al ricorrente alcuna situazione giuridica differenziata rispetto al quisque de populo, senza esaminare alcun motivo nel merito. L’appellante censurava la declaratoria e riproponeva tutte le doglianze di primo grado.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il C.G.A.R.S., con sentenza non definitiva, aveva già riformato la pronuncia di primo grado riconoscendo l’interesse dell’appellante alla impugnazione degli atti che avevano consentito la riattivazione dell’impianto prospiciente l’abitazione e lo studio professionale. La questione pregiudiziale circa le conseguenze processuali di tale accertamento era stata rimessa all’Adunanza Plenaria.

La Plenaria, con la sentenza n. 16 del 2024, ha enunciato il principio secondo cui l’art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede la rimessione al primo giudice in caso di nullità della sentenza, si applica anche quando la pronuncia appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse.

Il Collegio richiama la casistica elaborata dalla Plenaria: quando la statuizione di inammissibilità si fonda su una motivazione tautologica o su un errore palese che ha impedito l’esame della totalità dei motivi, si concreta il vizio di nullità, valutato con riferimento alla sentenza nella sua globalità rispetto al ricorso unitariamente inteso. La decisione di rito deve dare conto della potenziale lesività dell’atto, anche sul patrimonio o sulla salute, e non può limitarsi a riprodurre gli orientamenti giurisprudenziali sulle condizioni dell’azione.

Alla luce di tali principi, accertata l’ammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, la pronuncia di primo grado — che, senza esaminare alcun motivo, aveva negato l’interesse in modo palesemente erroneo — va annullata. La causa è quindi rimessa al primo giudice per il nuovo esame, rientrando la fattispecie tra le ipotesi di nullità della sentenza. Le spese del doppio grado sono compensate, in ragione del superamento di un diverso precedente orientamento processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *