Informativa antimafia e ordinanza comunale: l’esito della fase cautelare resta legato alla valutazione di fumus boni iuris (TAR Calabria n. 365 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia di un’informativa interdittiva antimafia e del consequenziale provvedimento comunale di estromissione da un procedimento amministrativo va rigettata qualora le censure prospettate dalla parte ricorrente non appaiano, in sede di delibazione sommaria propria della fase incidentale, suscettibili di favorevole valutazione. L’assenza di un proficuo fumus boni iuris è di per sé sufficiente a sorreggere il diniego della misura cautelare, senza che occorra accertare la sussistenza del periculum in mora. In esito al rigetto, le spese della fase processuale possono essere compensate tra le parti.
Il Fatto
Un’impresa individuale, per il tramite del proprio procuratore institore, ha impugnato dinanzi al TAR Calabria un’informativa interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Vibo Valentia, chiedendone la sospensione in via cautelare. Con successivi motivi aggiunti, la medesima parte ha esteso l’impugnazione all’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Vibo Valentia aveva dato conseguentemente esecuzione alla valutazione prefettizia, verosimilmente disponendo la cessazione di rapporti contrattuali o la rimozione da un procedimento amministrativo. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere alle domande proposte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la domanda di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati nell’ambito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
La valutazione si è concentrata sul primo dei requisiti richiesti per l’accoglimento dell’istanza, ovvero la probabile fondatezza del ricorso nel merito. Secondo il Tribunale, le censure dedotte dalla parte ricorrente non appaiono suscettibili di favorevole valutazione in sede di delibazione sommaria. Tale giudizio negativo sul fumus boni iuris ha reso superfluo qualsivoglia approfondimento in ordine alla sussistenza del danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, configurando il requisito del periculum come assorbito dall’esito negativo della prima indagine.
La motivazione dell’ordinanza risulta pertanto ancorata alla sola rilevanza del presupposto del fumus, in coerenza con la natura sintetica e sommaria che caratterizza la fase cautelare del giudizio amministrativo. L’assenza di una prospettiva di accoglimento del ricorso nel merito ha determinato il rigetto della domanda di sospensione, senza che il Tribunale abbia ritenuto di dover procedere a una più approfondita disamina delle singole doglianze.
Quanto alle spese della fase processuale, il Collegio ne ha disposto la compensazione tra le parti, riconoscendo la peculiarità della controversia e la natura delle questioni trattate. Il rigetto dell’istanza cautelare non incide tuttavia sul successivo giudizio di merito, che resta pienamente devoluto all’esame del Tribunale.
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Nota della Redazione
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