Demo APP e soccorso istruttorio nell’esclusione dalla gara di trasporto pubblico (Cons. Stato n. 5143 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del disciplinare che impone, a pena di esclusione, la presentazione di una demo della piattaforma accessibile mediante accesso web e tramite app per smartphone non è ambigua: richiede due distinte dimostrazioni, una via browser e una via applicazione mobile. La WEB APP non è equipollente alla APP, poiché solo quest’ultima consente notifiche, funzionamento offline, invio della posizione anche a schermo spento e avvisi di imminente arrivo del mezzo. L’esclusione disposta per la mancata produzione della demo APP è legittima e non richiede ulteriori specificazioni motivazionali. Il soccorso istruttorio è inapplicabile quando serva a integrare postuma una carenza tecnica essenziale dell’offerta, perché si risolverebbe nella presentazione di una nuova offerta in violazione della par condicio dei concorrenti.
Il Fatto
Una società partecipava a una gara indetta da un’Unione dei Comuni per l’affidamento del servizio di prenotazione, informazione e monitoraggio del trasporto pubblico locale, da erogare tramite internet e applicazioni per smartphone. La stazione appaltante riteneva inidonee tutte le offerte e dichiarava la gara deserta, escludendo l’odierna appellante perché aveva presentato la demo del sistema solo mediante accesso web e non anche tramite APP.
Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, rigettava il ricorso. La società impugnava la sentenza deducendo l’ambiguità del disciplinare, la sostanziale equipollenza tra WEB APP e APP, il difetto di istruttoria e motivazione, l’omesso esame dei rilievi della commissione e il mancato ricorso al soccorso istruttorio. Contestava inoltre l’indizione della nuova procedura, asseritamente derivata dall’illegittima estromissione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta in via preliminare il motivo sull’asserita ambiguità del disciplinare. L’art. 16 del disciplinare di gara prescrive che l’offerta contenga, a pena di esclusione, una demo della piattaforma riferita a simulazioni di utilizzo mediante accesso web e tramite app per smartphone. Sul piano letterale, osserva il collegio, non sussiste alcuna ambiguità: sono richieste due demo distinte, una fruibile da browser e una da applicazione mobile.
Quanto alla pretesa equipollenza tra WEB APP e APP, la Corte rileva che l’appellante ha pacificamente prodotto solo la prima. Le differenze sono ontologiche: l’APP si scarica e si installa sul dispositivo, funziona anche offline, occupa memoria locale e consente di inviare la posizione GPS del mezzo alla centrale operativa anche a schermo spento, oltre a far squillare il telefono per avvisare dell’imminente arrivo del bus. La WEB APP è invece una pagina internet ospitata su server remoto, accessibile solo con connessione attiva. Da qui il rigetto del motivo.
Conseguentemente cade anche la censura sul difetto di istruttoria e di motivazione: la valutazione della commissione che attestava l’indisponibilità dell’APP non necessitava di ulteriori specificazioni. Il motivo sull’omesso esame dei ventisette rilievi del documento di sintesi resta assorbito, perché le considerazioni sulla violazione della legge di gara sono già sufficienti a denotare la correttezza dell’operato della stazione appaltante.
Sul soccorso istruttorio la Corte è netta: l’istituto è ontologicamente inapplicabile, perché il suo utilizzo si risolverebbe nell’integrazione postuma di una carenza tecnica essenziale, ossia nella predisposizione tardiva di una demo APP. Il soccorso non può mai supplire a carenze dell’offerta tecnica, altrimenti si trasformerebbe in presentazione di una nuova offerta, in violazione della par condicio.
Infine, confermata la legittimità dell’esclusione, viene meno anche l’invalidità derivata della nuova gara. L’indizione della seconda procedura non è frutto di un’estromissione illegittima, ma atto necessitato e fisiologico, adottato nel rispetto del principio del risultato e del buon andamento, per assicurare alla collettività un servizio strategico. L’appello è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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